About

Pronuncia 266/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento vertente tra R. S. e la Prefettura di Firenze, con ordinanza del 7 gennaio 2015, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione con riferimento al momento in cui essa è stata sollevata - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto, quale il trascorrimento di un decennio tra la data del deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Classif. 112005).

La rilevanza delle questioni sollevate dal giudice a quo deve, per regola generale, essere valutata con riferimento al momento in cui esse sono state sollevate. E così, l'abnorme intervallo temporale - superiore a dieci anni - intercorso tra la data del deposito dell'ordinanza di rimessione (nel caso di specie: del Giudice di pace di Firenze in un caso di opposizione contro il provvedimento di revoca della patente, ancora cautelarmente sospeso in attesa della decisione dell'incidente di legittimità costituzionale) e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , pur in evidente frizione con quanto disposto dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, non esclude che la decisione della Corte costituzionale possa spiegare effetti nel procedimento principale.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore - Applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 047002).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. Il rimettente assume in modo stringato che il diritto di difesa sarebbe violato per il solo fatto che chi sia colpito da una sanzione amministrativa abbia l'onere di impugnarla e di chiederne al giudice la sospensione per evitarne l'immediata esecutività. Inoltre muove dal presupposto - mai affermato dalla Corte costituzionale e a supporto del quale sarebbe stato necessario un adeguato iter argomentativo - secondo cui il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.

Norme citate

  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 176, comma 22

Sanzioni amministrative - In genere - Determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza e nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del codice della strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita). (Classif. 232001).

Rientrano nella discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza, le scelte relative all' an e al quantum delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 62/2021 - mass. 43761; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 115/2019 ). Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44239; S.112/2019 - mass. 42628 ). Previsioni sanzionatorie rigide sono consentite, purché ciò risponda al principio di ragionevolezza, dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione. ( Precedenti: S. 246/2022 - mass. da caricare S. 185/2021 - mass. 44239; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 22/2018 - mass. 39794 S. 212/2019 - mass. 40902; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 222/2018 - mass. 40937 e 40938; S. 197/2018 - mass. 40388; S. 50/1980 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. La previsione dell'obbligatoria applicazione di una sanzione fissa come la revoca della patente - pur suscettibile di incidere pesantemente su diritti fondamentali della persona, in primis sul diritto al lavoro, e ancorché applicata cumulativamente alle altre sanzioni previste dai commi 19 e 22 dell'art. 176 cod. strada - non può ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito per la quale è prevista, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui. Né può considerarsi irragionevole la previsione di una sanzione più severa per le inversioni del senso di marcia compiute nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, rispetto a quella prevista per le strade urbane ed extraurbane secondarie, considerata la generale minore pericolosità di questi ultimi comportamenti). ( Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43807; S. 373/1996 - mass. 22943; O. 58/1999 - mass. 24493; O. 168/1998 - mass. 23897; O. 235/1998 - mass. 24017; O. 422/1997 - mass. 23616; O. 190/1997 - mass. 23320; O. 89/1997 - mass. 23163 ).

Norme citate

  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 176, comma 22

Parametri costituzionali

Reati e pene - Depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Maggiore severità rispetto al reato precedente - Possibilità. (Classif. 210018).

L'illecito amministrativo scaturente da interventi di depenalizzazione può risultare sanzionato più severamente rispetto al reato precedente. ( Precedente: S. 223/2018 - mass. 40918 ).