Pronuncia 266/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento vertente tra R. S. e la Prefettura di Firenze, con ordinanza del 7 gennaio 2015, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione con riferimento al momento in cui essa è stata sollevata - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto, quale il trascorrimento di un decennio tra la data del deposito dell'ordinanza e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Classif. 112005).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore - Applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 047002).
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 176, comma 22
Parametri costituzionali
Sanzioni amministrative - In genere - Determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza e nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del codice della strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita). (Classif. 232001).
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 176, comma 22