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Pronuncia 228/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, promossi dal Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1° febbraio 2022, dal Tribunale ordinario di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 febbraio 2022, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in funzione di giudice dell'ottemperanza, con tre ordinanze del 28 febbraio 2022 e con due ordinanze del 24 marzo 2022, iscritte rispettivamente ai numeri 15, 39, 48, 51, 52, 66 e 67 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 10, 17, 19, 20 e 24, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione della Casa di cura Scarnati srl, della ITOP spa Officine Ortopediche e della Vittoria SPE srl, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi gli avvocati Enzo Paolini per la Casa di cura Scarnati srl, Antonio Borraccino per la ITOP spa Officine Ortopediche e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215; 2) dichiara inammissibile la costituzione di Vittoria SPE srl nel giudizio iscritto al n. 15 reg. ord. 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Esecuzione forzata - In genere - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive o in ottemperanza nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025 - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, anche in executivis, e del principio di parità delle parti - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. l'art. 16- septies , comma 2, lett. g ), del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti sanitari calabresi non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive e che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione non producono effetti dalla suddetta data. La disposizione censurata dai Tribunali di Crotone e di Cosenza e dal TAR per la Calabria, pur affrontando i gravi problemi dell'organizzazione sanitaria calabrese con un disegno articolato e coerente, denuncia un vizio di sproporzione proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo. Se, infatti, la crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti - non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo -, la discrezionalità del legislatore non può tuttavia trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva, mancando l'obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, stante l'applicazione della garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. anche la fase dell'esecuzione forzata. Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi. ( Precedenti: S. 140/2022 - mass. 44836; S. 236/2021 - mass. 44374; S. 168/2021 - mass. 44193; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 186/2013 - mass. 37215; S. 321/1998 - mass. 24090 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 16 SEPTIES, comma 2
  • legge-Art.