Pronuncia 56/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 luglio 1961 dal Pretore di Rossano nel procedimento civile vertente tra Alato Nilo e Savoia Costantino, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1961 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra la Cassa rurale e artigiana di Bressa di Campoformido e Coloricchio Adelchi, iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962; 3) ordinanza emessa il 21 marzo 1962 dal Pretore di Fivizzano nel procedimento civile vertente tra Ferri Oreste e Lambruschi Pietro, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962; 4) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal giudice conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Trevisan Domenico contro Contasta Maria e Rinaldi Ennio, iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1967; 5) ordinanza emessa il 6 luglio 1962 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento civile vertente tra Lombardi Silvio e la Società a r.l. A.E.D.E.S. di Bolzano, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962; 6) ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Speziale Giovanni e Catarella Vincenzo, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riunisce i sei procedimenti; dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Udine con ordinanza 21 dicembre 1961, dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 6 luglio 1962, dal Pretore di Rossano con ordinanza 27 luglio 1961, dal Pretore di Fivizzano con ordinanza 21 marzo 1962, dal Pretore di Roma con ordinanza 30 giugno 1962 e dal giudice conciliatore di Latina con ordinanza 10 maggio 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. di proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. N. 56/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 651: ONERE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA PER IL CASO DI SOCCOMBENZA COME CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA AD INGIUNZIONE FONDATA SU CAMBIALE, ASSEGNO BANCARIO, ASSEGNO CIRCOLARE, CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE DI BORSA O SU ATTO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO - RIENTRA NELLA CATEGORIA DEGLI ONERI DI NATURA PATRIMONIALE POSTI DALLA LEGGE QUALE CONDIZIONE PER LA VALIDA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE, A TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI ED IN FUNZIONE DI SITUAZIONI DI ORDINE OGGETTIVO - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Mentre la cautio pro expensis (v. sent. 67 del 1960) e' un istituto fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali della parte, il deposito ex art. 651 del C.P.C. (deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilita' dell'opposizione tardiva od ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) e' un onere di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine oggettivo, implicitamente sottratto, percio', alla osservanza del principio di parita' statuito dall'art. 3 della Costituzione.

SENT. N. 56/63 B. EGUAGLIANZA DINANZI ALLA LEGGE - TUTELA GIURISDIZIONALE - GRATUITO PATROCINIO - ESONERO DEL DEPOSITO DI CUI ALL'ART. 651 DEL C.P.C. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Il principio di uguaglianza, che e' alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si puo' invocare al fine di permettere che si abusi del proprio diritto. (Nella specie il principio e' rispettato anche dalla disposizione di cui all'art. 651 del C.P.C. perche' dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio).

Parametri costituzionali