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Pronuncia 205/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Barbara Mariotti, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe; la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 205/97 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - FACOLTA' DI ASTENSIONE DALLA TESTIMONIANZA PER I PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE PER IL MANCATO RICHIAMO ALL'ART. 350 DEL COD. PROC. PEN. ABROGATO (199 DEL COD. PROC. PEN. VIGENTE) - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI LEGATI AL SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facolta' di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facolta' di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facolta' di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarieta' che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalita' dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimita' costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilita', in presenza di una pluralita' di scelte e di modelli che il legislatore puo' adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma

SENT. 205/97 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - FACOLTA' DI ASTENSIONE DALLA TESTIMONIANZA PER I PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE PER IL MANCATO RICHIAMO ALL'ART. 350 DEL COD. PROC. PEN. ABROGATO (199 DEL COD. PROC. PEN. VIGENTE) - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. (cfr. Massima A), giacche' quale che sia l'ampiezza da riconoscere al diritto di difesa, questo non puo' comprendere la pretesa all'estensione di cause di non punibilita' inerenti alla disciplina sostanziale delle figure di reato. red.: S. Di Palma

Parametri costituzionali