Pronuncia 352/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Serrati Sabrina e Giausa Sonia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1.a ss. dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con ordinanza 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (n. 14 r.o. 1987). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 352/87. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - FACOLTA' DI ASTENSIONE - OMESSA PREVISIONE PER I PROSSIMI CONGIUNTI DELLA PARTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Il mancato richiamo - nell'art. 249 cod. proc. civ. - all'art. 350 cod. proc. pen., concernente il diritto dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare, non puo' formare oggetto di pronuncia di illegittimita' costituzionale, in quanto le regole poste nei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 350 non sono estensibili al processo civile; ma, ancorche' sussistesse egualmente il sospetto di incostituzionalita' del precitato art. 249 cod. proc. civ. la relativa problematica e' di competenza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 249 cod. proc. civ., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti della parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile).

Parametri costituzionali