Pronuncia 87/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di procedura penale, e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Gemma Bettin e "Tutto per il parrucchiere" di Galdino Cian da Rosso, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 del cod. proc. pen., e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 87/97. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI ASTENSIONE DEI TESTIMONI NEL PROCESSO - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE - POSSIBILITA' PER AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI (SECONDO LA DIZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1997, N. 27, CHE HA UNIFICATO LE DUE CATEGORIE, SOSTITUENDO AL TERMINE <<PROCURATORE LEGALE>>, CONTENUTO NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, QUELLO DI <<AVVOCATO>>) DI ASTENERSI DAL DEPORRE - OMESSA PREVISIONE DELLA MEDESIMA FACOLTA' PER I PRATICANTI PROCURATORI LEGALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI DARE ALLE DISPOSIZIONI DENUNCIATE UN'INTERPRETAZIONE COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 249
- codice di procedura penale-Art. 200
- regio decreto legge-Art. 13