Pronuncia 87/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di procedura penale, e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Gemma Bettin e "Tutto per il parrucchiere" di Galdino Cian da Rosso, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 del cod. proc. pen., e dell'art. 13 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 87/97. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI ASTENSIONE DEI TESTIMONI NEL PROCESSO - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE - POSSIBILITA' PER AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI (SECONDO LA DIZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1997, N. 27, CHE HA UNIFICATO LE DUE CATEGORIE, SOSTITUENDO AL TERMINE <<PROCURATORE LEGALE>>, CONTENUTO NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, QUELLO DI <<AVVOCATO>>) DI ASTENERSI DAL DEPORRE - OMESSA PREVISIONE DELLA MEDESIMA FACOLTA' PER I PRATICANTI PROCURATORI LEGALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI DARE ALLE DISPOSIZIONI DENUNCIATE UN'INTERPRETAZIONE COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 cod. proc. pen., e dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., in quanto - premesso che, con riguardo alle professioni forensi, la complessiva disciplina del segreto e della correlativa facolta' di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non e' diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma e' invece destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa - la protezione del segreto, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attivita' forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, e, dunque, non puo' che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Peraltro, tale interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalita' che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. - Sul principio, piu' volte enunciato dalla Corte, secondo il quale deve essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione, v., da ultimo, S. n. 421/1996. red.: G. Leo