Pronuncia 108/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e degli artt. 112, commi 1 e 1-bis, e 112-bis del medesimo d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 13-16 luglio e il 9-11 settembre 2020, depositati in cancelleria il 20 luglio e il 15 settembre 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 60 e 82 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 37 e 44, prima serie speciale, dell'anno 2020, e nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'avviso di rettifica relativo al d.l. n. 34 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020, nella parte in cui attiene all'indicato art. 112, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 16 luglio 2020, depositato in cancelleria il 20 luglio 2020, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020 con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 60 del 2020 indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Ricorso in via principale e conflitto di attribuzione tra enti - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali proprie e degli enti locali - Legittimazione ad agire - Ammissibilità.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112
Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuta modifica normativa - Permanenza dell'interesse attuale e concreto all'accertamento del riparto delle attribuzioni - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure in favore degli enti territoriali - Istituzione di apposito fondo - Avviso di rettifica della legge istitutiva del fondo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Lamentata violazione delle disposizioni sulla decretazione d'urgenza, irragionevole disparità di trattamento rispetto ai Comuni esclusi dal fondo attraverso l'avviso di rettifica, menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità del conflitto.
Thema decidendum - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione, senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Permanenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112
Thema decidendum - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione, senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Giudizio riferito anche alla disposizione vigente al momento della conversione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112
- decreto-legge-Art. 112, comma 1
- legge-Art.
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore, a seguito di avviso di rettifica, dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112
- decreto-legge-Art. 112, comma 1
- legge-Art.
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Riconoscimento, in sede di conversione, al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112, comma 1
- legge-Art.
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Istituzione, in sede di conversione, di ulteriore fondo per i Comuni non ricompresi nel primo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento e violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 112 BIS
- legge-Art.