Pronuncia 136/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 43, 71 e 108, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2022, iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti l'atto di costituzione della Regione Siciliana, nonché l'atto di intervento di F.M. D.; udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi l'avvocato Agatino Cariola per F.M. D. e l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 71, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 108, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2023ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 17 ottobre 2022 (reg. ric. n. 78 del 2022).Rilevato che, con atto depositato il 12 dicembre 2022, è intervenuto nel giudizio F.M. D.;che F.M. D. afferma che la sua legittimazione all'intervento deriverebbe tanto dalla sua qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di Aci Castello, e quindi «interessato alla conformazione delle strutture istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e della responsabilità politica», quanto «dalla circostanza di aver provocato il giudizio in cui è stata adottata la pronuncia di codesta Corte costituzionale 7 dicembre 2021, n. 240»;che l'interveniente riferisce in particolare che è nell'ambito del giudizio da lui stesso instaurato di fronte al Tribunale ordinario di Catania al fine di veder accertato il proprio diritto di partecipare alla costituzione dell'organo di vertice della Città metropolitana di Catania che sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale decise con sentenza di questa Corte n. 240 del 2021;che, sempre a detta dell'interveniente, le circostanze che nell'odierno giudizio questa Corte sarebbe chiamata a «chiarire l'efficacia della sentenza n. 240/2021 e, particolarmente, delle avvertenze contenute al n. 8 del considerato in diritto», e che il giudizio instaurato dall'interveniente di fronte alla giurisdizione ordinaria è tuttora pendente davanti alla Corte di cassazione, gli conferirebbero «una posizione differenziata e specifica» rispetto a «tutti gli altri cittadini elettori siciliani», che ne legittimerebbe l'intervento nel presente giudizio.Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi;che tale orientamento è stato mantenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020, «non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);che ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta in numerose occasioni successive (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 76 del 2023, punto 2 del Considerato in diritto, n. 259 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto, n. 221 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto e n. 121 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 134 del 2022), osservando, in particolare, che la possibilità ora prevista dagli artt. 6 e 31 delle Norme integrative di presentare a questa Corte un'opinione scritta in qualità di amici curiae «rafforza, e non già invalida, la preclusione dell'intervento» (ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2022 e allegata alla sentenza n. 117 del 2022);che tali assorbenti argomenti esimono questa Corte dal confrontarsi con le motivazioni addotte dall'interveniente e di cui si è dato conto in precedenza;che, dunque, l'intervento di F.M. D. deve essere dichiarato inammissibile.per questi motivila corte costituzionaledichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D.F.to: Silvana Sciarra, Presidente

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito: Thu Jul 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Comuni, province e città metropolitane - Liberi consorzi comunali e città metropolitane - Ulteriore rinvio della data per l'elezione del Presidente del libero consorzio comunale e del Consiglio metropolitano - Proroga al 31 agosto 2023 delle funzioni dei commissari straordinari - Violazione del principio di ragionevolezza, del carattere rappresentativo ed elettivo degli organi territoriali nonché del dovere di istituire la Città metropolitana - Illegittimità costituzionale. (Classif. 050007).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5 e 114 Cost., l’art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che rinvia di un anno le elezioni – dal 2022 al 2023 –, già più volte posposte, dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, e proroga contestualmente il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione che ne svolgono attualmente le funzioni. Gli organi di governo degli enti di area vasta in Sicilia sono attualmente disciplinati dallo statuto in modo sostanzialmente coincidente con la legge n. 56 del 2014, caratterizzata dalla loro elezione indiretta. Tale assetto istituzionale, tuttavia, è rimasto sinora sostanzialmente inattuato, a seguito del continuo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta in Sicilia. La disposizione impugnata dal Governo altro non rappresenta dunque che l’ultimo anello di una catena di rinvii, che ha fatto sì che le elezioni – originariamente da svolgersi rispettivamente fra il 1° ottobre e il 30 novembre 2015 e tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 –, irragionevolmente ancora non abbiano avuto luogo, in violazione anche dell’autonomia attribuita a tali enti dai parametri evocati, stante il loro essere costitutivi della Repubblica ed il loro carattere, essenziale e caratterizzante, autonomistico; tanto più che essa non menziona alcuna giustificazione per il rinvio. A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 50/2015 - mass. 38298; S. 230/2001 - mass. 26479; S. 286/1997 - mass. 23494).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 43

Regioni - Regioni a statuto speciale - Trasferimento di funzioni amministrativa alle regioni - Necessità di speciali norme di attuazione - Possibile intervento unilaterale della regione - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana avente ad oggetto la semplificazione amministrativa riguardante procedimenti relativi a spettacoli all'aperto, ancora di competenza delle questure nel territorio siciliano). (Classif. 215016).

La sostituzione di uffici dello Stato, nella loro organizzazione obiettiva, concernente le funzioni, e subiettiva, concernente il personale, non è ammissibile se non in seguito a speciali norme di attuazione. Per le regioni ad autonomia differenziata, il trasferimento delle funzioni statali deve avvenire nel rispetto delle procedure prescritte da ogni singolo statuto. (Precedenti: S. 128/2017 - mass. 40665; S. 377/2000 - mass. 25646; S. 180/1980 - mass. 11800; S. 12/1959 - mass. 768; S. 1/1958 - mass. 533; S. 45/1958 - mass. 626).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h, Cost., e 43 statuto speciale, l’art. 13, comma 71, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che applica in Sicilia l’art. 38-bis del d.l. n. 76 del 2020, come conv., il quale, allo scopo di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva nella sua formulazione originaria che, fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo svolti tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, fosse sostituito dalla SCIA. La semplificazione procedimentale operata dalla disposizione impugnata dal Governo presuppone che le funzioni di polizia amministrativa originariamente attribuite dagli artt. 68 e 69 TULPS al questore e all’autorità locale di pubblica sicurezza siano già state trasferite ai comuni, cosa che in Sicilia non è mai avvenuto a causa della mancata adozione delle indispensabili norme di attuazione statutaria, cosicché il legislatore siciliano ha recepito unilateralmente nel proprio territorio le semplificazioni già operanti nel resto d’Italia, con riferimento però a funzioni tuttora di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza statale).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 71

Parametri costituzionali

Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Modifica degli effetti dei titoli abilitativi rilasciati al fine di realizzare varianti al piano urbanistico regionale (PUG) per progetti edilizi concernenti immobili da destinare a tali comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché eccedenza dai limiti statutari - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell’art. 14, primo comma, lett. f), statuto reg. Siciliana, quest’ultimo in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, l’art. 13, comma 108, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, ai sensi del quale nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici per realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazione di gravità, oppure contribuire mediante appositi finanziamenti alla realizzazione e al sostegno delle stesse strutture, determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 2 del 2021, con la possibilità ulteriore, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata, del cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo. La disposizione impugnata dal Governo modifica gli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992, che circonda di alcune opportune cautele la deroga alle ordinarie regole della pianificazione urbanistica, escludendo che possano beneficiarne immobili poi non effettivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze preminenti delle persone disabili per un arco temporale sufficientemente esteso, in modo da prevenire la possibilità di un utilizzo abusivo di tale deroga. Al contrario, l’impugnato art. 13, comma 108, fa sì che l’effetto di variante del piano urbanistico che la legge statale prevede eccezionalmente, a condizione che l’immobile venga effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili per almeno vent’anni, si verifichi anche qualora l’immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo, anche in contrasto con il principio fondamentale, nella materia «governo del territorio», della programmazione urbanistica. (Precedenti: S. 90/2023 - mass. 45500; S. 240/2022 - mass. 45217; S. 406/1992 - mass. 18825).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 108

Parametri costituzionali