Pronuncia 136/2023
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 43, 71 e 108, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2022, iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti l'atto di costituzione della Regione Siciliana, nonché l'atto di intervento di F.M. D.; udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi l'avvocato Agatino Cariola per F.M. D. e l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 71, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 108, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2023ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 17 ottobre 2022 (reg. ric. n. 78 del 2022).Rilevato che, con atto depositato il 12 dicembre 2022, è intervenuto nel giudizio F.M. D.;che F.M. D. afferma che la sua legittimazione all'intervento deriverebbe tanto dalla sua qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste del Comune di Aci Castello, e quindi «interessato alla conformazione delle strutture istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e della responsabilità politica», quanto «dalla circostanza di aver provocato il giudizio in cui è stata adottata la pronuncia di codesta Corte costituzionale 7 dicembre 2021, n. 240»;che l'interveniente riferisce in particolare che è nell'ambito del giudizio da lui stesso instaurato di fronte al Tribunale ordinario di Catania al fine di veder accertato il proprio diritto di partecipare alla costituzione dell'organo di vertice della Città metropolitana di Catania che sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale decise con sentenza di questa Corte n. 240 del 2021;che, sempre a detta dell'interveniente, le circostanze che nell'odierno giudizio questa Corte sarebbe chiamata a «chiarire l'efficacia della sentenza n. 240/2021 e, particolarmente, delle avvertenze contenute al n. 8 del considerato in diritto», e che il giudizio instaurato dall'interveniente di fronte alla giurisdizione ordinaria è tuttora pendente davanti alla Corte di cassazione, gli conferirebbero «una posizione differenziata e specifica» rispetto a «tutti gli altri cittadini elettori siciliani», che ne legittimerebbe l'intervento nel presente giudizio.Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi;che tale orientamento è stato mantenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020, «non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);che ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta in numerose occasioni successive (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 76 del 2023, punto 2 del Considerato in diritto, n. 259 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto, n. 221 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto e n. 121 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 134 del 2022), osservando, in particolare, che la possibilità ora prevista dagli artt. 6 e 31 delle Norme integrative di presentare a questa Corte un'opinione scritta in qualità di amici curiae «rafforza, e non già invalida, la preclusione dell'intervento» (ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2022 e allegata alla sentenza n. 117 del 2022);che tali assorbenti argomenti esimono questa Corte dal confrontarsi con le motivazioni addotte dall'interveniente e di cui si è dato conto in precedenza;che, dunque, l'intervento di F.M. D. deve essere dichiarato inammissibile.per questi motivila corte costituzionaledichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D.F.to: Silvana Sciarra, Presidente
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Thu Jul 06 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Comuni, province e città metropolitane - Liberi consorzi comunali e città metropolitane - Ulteriore rinvio della data per l'elezione del Presidente del libero consorzio comunale e del Consiglio metropolitano - Proroga al 31 agosto 2023 delle funzioni dei commissari straordinari - Violazione del principio di ragionevolezza, del carattere rappresentativo ed elettivo degli organi territoriali nonché del dovere di istituire la Città metropolitana - Illegittimità costituzionale. (Classif. 050007).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 43
Parametri costituzionali
Regioni - Regioni a statuto speciale - Trasferimento di funzioni amministrativa alle regioni - Necessità di speciali norme di attuazione - Possibile intervento unilaterale della regione - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana avente ad oggetto la semplificazione amministrativa riguardante procedimenti relativi a spettacoli all'aperto, ancora di competenza delle questure nel territorio siciliano). (Classif. 215016).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 71
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- statuto regione Sicilia-Art. 43
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Modifica degli effetti dei titoli abilitativi rilasciati al fine di realizzare varianti al piano urbanistico regionale (PUG) per progetti edilizi concernenti immobili da destinare a tali comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché eccedenza dai limiti statutari - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 108
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 97
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- legge-Art. 41
- legge-Art. 41