Pronuncia 45/2025
Sentenza
Collegio
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 28 febbraio 2024, depositato in cancelleria il successivo 5 marzo 2024, iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2024. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato Pietro Piciocchi per la Regione Liguria e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni ed Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), promossa, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito: Thu Apr 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMOROSO
Massime
Bilancio e contabilità pubblica – Perequazione delle risorse finanziarie – Poteri sostitutivi del Governo – Condizioni – Inadempienza dell’ente territoriale e necessità di garantire i LEP, anche tramite commissariamento – Fondamento – Riconduzione al sistema dei fondi perequativi speciali di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost. (Classif. 036014).
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Sistema di cui all'art. 119, quarto comma, Cost. - Finalità - Garantire, con criterio trasparente e ostensibile, le funzioni degli enti territoriali - Necessità di valutare in modo non atomistico gli interventi legislativi che incidono sull'assetto finanziario degli enti territoriali (nel caso di specie: non fondatezza della questione promosse dalla Regione Liguria avverso disposizioni statali di trasferimento di risorse dal Fondo di solidarietà comunale, o FSC, al Fondo per l'equità del livello dei servizi, o FELS) - Sollecito al legislatore ad attuare il disegno costituzionale di autonomia finanziaria. (Classif. 036014).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 494
- legge-Art. 1, comma 497
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica – Riequilibrio della finanza pubblica – Contributi alla finanza pubblica a carico dei comuni per gli anni dal 2024 al 2028 – Conseguente taglio lineare al Fondo di solidarietà comunale (FSC) – Mancata esclusione dei comuni che presentano un bilancio in equilibrio, ma un elevato debito pro-capite – Ricorso della Regione Liguria – Lamentate irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dell’autonomia finanziaria e amministrativa comunale – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036015).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 533
Bilancio e contabilità pubblica – Riequilibrio della finanza pubblica – Trasferimenti pluriennali dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS) – Ricorso della Regione Liguria – Lamentata lesione dei principi di correlazione tra risorse e funzioni, adeguato dimensionamento dei fabbisogni da finanziare, non regressione nell’attuazione dei LEP e perequazione verticale – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 036015).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 494
- legge-Art. 1, comma 497
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Tagli al Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata lesione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione, nonché preclusione alla piena erogazione dei LEP - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036015).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 533