Pronuncia 262/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra il Ministero dell'interno e G. S., con ordinanza del 30 giugno 2021, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; deliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito: Thu Dec 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Accesso all'occupazione e al lavoro - Divieto di discriminazione in base all'età - Principio generale soggetto alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Non arbitrarietà o irragionevolezza della scelta limitativa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che stabilisce, in trenta anni, il requisito massimo d'età per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato). (Classif. 131004).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 31, comma 1