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Pronuncia 263/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, nel procedimento vertente fra G. M. e V. spa, con ordinanza del 5 novembre 2021, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti l'atto di costituzione di V. spa, nonché gli atti di intervento di B. B. spa e del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi gli avvocati Massimo Luciani, Gian Michele Roberti e Valerio Tavormina per V. spa e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; 2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da B. B. spa; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Banche e istituti di credito - In genere - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità introdotta con novella limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto (recurring) - Denunciata irragionevolezza - Carente motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 032001).

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 11 -octies , comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia diritto alla riduzione non solo dei costi recurring , ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front ), solo per i contratti stipulati successivamente alla novella (25 luglio 2011). Il rimettente si è limitato a lamentare una differenza di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021, senza spiegare le ragioni che renderebbero tale differenza contrastante con il parametro costituzionale. ( Precedenti: S. 128/2022 - mass. 44943; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11 OCTIES, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Unione Europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia UE adottate in via pregiudiziale - Necessità - Ruolo di garante della Corte costituzionale. (Classif. 258004).

Il dovere di attenersi ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ricomprende le sentenze rese dalla CGUE in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, par. 1, del Trattato sull'Unione europea le assegna, anche per le sentenze che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione, dal momento che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. In virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è garante del rispetto di tali vincoli e, pertanto, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva. ( Precedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022 - 44744; S. 269/2017 - mass. 41943; S. 227/2010 - mass. 34777; S. 285/1993 - mass. 19810; S. 389/1989 - mass. 13527; S. 232/1989 - mass. 12711; S. 113/1985 - mass. 10834 - mass. 10835 - mass. 10836; O. 207/2013 - mass. 37250; O. 255/1999 - mass. 24803; O. 132/1990 - mass. 15157).

Parametri costituzionali

Banche e istituti di credito - In genere - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità introdotta con novella limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto (recurring) - Violazione dell'efficacia vincolante delle pronunce della Corte di giustizia - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 032001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Lexitor, l'art. 11- octies , comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, sostituendo il precedente art. 125- sexies t.u. bancario, in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring , ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front ). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring , si pone in contrasto con la indicata sentenza CGUE, che non dispone alcuna modulazione temporale dei suoi effetti. In tal modo la norma censurata utilizza una tecnica qualificata in termini di completamento prescrittivo della norma primaria da parte di quella subprimaria, per cui è una disposizione primaria successiva a integrare il contenuto normativo di una disposizione primaria precedente mediante il rinvio a norme di rango secondario. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor, che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. ( Precedenti: S. 3/2019 - mass. 40327; S. 200/2018 - mass. 40352; S. 1104/1988 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11 OCTIES, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali