Pronuncia 263/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, nel procedimento vertente fra G. M. e V. spa, con ordinanza del 5 novembre 2021, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti l'atto di costituzione di V. spa, nonché gli atti di intervento di B. B. spa e del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi gli avvocati Massimo Luciani, Gian Michele Roberti e Valerio Tavormina per V. spa e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; 2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da B. B. spa; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Banche e istituti di credito - In genere - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità introdotta con novella limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto (recurring) - Denunciata irragionevolezza - Carente motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 032001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 11 OCTIES, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Unione Europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia UE adottate in via pregiudiziale - Necessità - Ruolo di garante della Corte costituzionale. (Classif. 258004).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- trattato unione europea-Art. 19
Banche e istituti di credito - In genere - Credito al consumo - Rimborso anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilità pro rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - Possibilità introdotta con novella limitata ai contratti sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) - Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che consentono la ripetibilità dei soli costi di durata del contratto (recurring) - Violazione dell'efficacia vincolante delle pronunce della Corte di giustizia - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 032001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 11 OCTIES, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CE-Art. 16
- sentenza Corte di Giustizia C.E.-Art.