Pronuncia 9/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile in relazione all'art. 235 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 novembre 1983 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Giovanni e Schatzmann Silvia iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 1 giugno 1984 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vestente tra Pantaleo Gianluigi e Dotta Claudia ed altro iscritta al n. 1277 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985; 3) ordinanza emessa il 24 aprile 1984 dal tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Oliveri Dorino e Oliveri Michela ed altra iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale. Ritenuto che, con ordinanza in data 24 aprile 1980 (n. 250 del reg. ord. 1985) il tribunale di Savona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, in relazione all'art. 235 del codice civile, nella parte in cui non prevede, in caso di adulterio della moglie, che il termine di proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del marito possa decorrere, oltre che dalla nascita del figlio, anche dal momento in cui il marito stesso venga successivamente a conoscenza dell'adulterio, assumendo violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che la medesima questione viene altresl' sollevata dal tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 30 novembre 1983 (n. 870 del reg. ord. 1984); che lo stesso tribunale di Savona, con altra ordinanza in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984), nel sollevare analoga questione, estende la censura di incostituzionalità della normativa a tutti i " fatti che rendono ammissibile il disconoscimento "; che i relativi giudizi attinenti alla stessa norma possono essere insieme decisi; considerato che questa Corte, con la sentenza n. 134 del 1985 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, il che impone di dichiarare la manifesta indatezza della questione di costituzionalità, sollevata in termini coincidenti dalle ordinanze oggi esaminate, peraltro tutte antecedenti alla ricordata sentenza; che con riferimento all'ordinanza del tribunale di Savona (n. 1277 del reg. ord. 1984) con cui si estende la censura a tutti i casi in cui il disconoscimento di paternità è ammesso, occorre rilevare che, come risulta dal testo stesso dell'ordinanza de qua, nella specie il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio; che, conseguentemente, la questione di costituzionalità concernente casi diversi da quello oggetto del giudizio nel corso del quale la stessa è stata sollevata si appalesa inammissibile perché manifestamente irrilevante. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, sollevate dai tribunali di Savona e di Napoli con le ordinanze di cui in epigrafe (questione già dichiarata fondata con sentenza n. 134 del 1985); 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione, di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia e non dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, limitatamente alle ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Savona emessa in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984) di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Tue Jan 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: PALADIN

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Massime

ORD. 9/86 A. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - TERMINE - DECORRENZA NEL CASO DI ADULTERIO DELLA MOGLIE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito e' venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. La norma impugnata, in parte qua, e' stata infatti gia' dichiarata illegittima. - S. n. 134/1985.

ORD. 9/86 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - TERMINE - MANCATA PREVISIONE DI UNA DECORRENZA RIFERITA AL MOMENTO DELLA CONOSCENZA, DA PARTE DEL MARITO DI ALTRI FATTI DIVERSI DALL'ADULTERIO DELLA MOGLIE, CHE RENDONO AMMISSIBILE L'AZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER IRRILEVANZA).

E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre, entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia anziche' dalla conoscenza dei fatti che consentono il disconoscimento, relativamente ad ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, laddove il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio.

ORD. 9/86 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN TERMINI PIU' AMPI DI QUELLI IN CUI E' RILEVANTE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' IN PARTE QUA.

La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale va esaminata dalla Corte solo nei limiti in cui risulti rilevante nel processo a quo.