Pronuncia 429/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 dalla Corte di Appello di Lecce sul ricorso avverso decreto di nomina di curatore speciale della minore Francesca De Rocco proposto da De Rocco Antonio e Ralli Gisella iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione di De Rocco Antonio ed altra e di Congedo Elio; Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avvocati Lia Misurale e Pietro Rescigno per De Rocco Antonio ed altra e l'avv. Luigi Liberti interveniente per Congedo Elio;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe - relativamente al capo sopra indicato al n. 1, sub lettera a); Dichiara inammissibile, relativamente ai capi sub lettere b), c) e d), la medesima questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Wed Nov 27 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 429/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE ED INTERVENTO IN GIUDIZIO - COSTITUZIONE DI PARTE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE - AMMISSIBILITA' SOLO PER COLORO CHE SONO PARTI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - POSSIBILI DEROGHE - FATTISPECIE.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente escluso che possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Nella specie, pero', poiche' il giudice del reclamo, proposto dai genitori legittimi del minore infrasedicenne contro il decreto di nomina del curatore speciale per l'azione di disconoscimento della paternita', ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del codice civile anche nella parte in cui non prevede la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, e' sorto in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalita', perche' dall'esito di tale giudizio dipende il suo diritto di intervento nel giudizio a quo. Pertanto e' ammissibile la sua costituzione nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale limitatamente alla questione che incide sul suo interesse.

SENT. 429/91 B. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - NOMINA DI CURATORE SPECIALE - PROMOVIMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DELLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' NELLA FORMULAZIONE RISULTANTE DOPO LA SENTENZA N. 341/1990 - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

In caso di azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne iniziata dal P.M., il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere lo stesso contro iniziative avventate e a loro volta i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie. Quando, infatti, la domanda di nomina del curatore speciale e' proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, il giudice, a tutela dello stesso, prima di emettere il decreto motivato previsto dall'art. 737 cod. proc. civ., deve allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza del suo interesse all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice deve, tra l'altro, ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero per accertarsi della purezza delle loro intenzioni in quanto il tramite del pubblico ministero, di per se solo, non e' sufficiente garanzia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. in materia anche la sent. n. 341/1990.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 429/91 C. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - MODALITA' DI ESERCIZIO - PROCEDIMENTO DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE ANZICHE' GIUDIZIO PRELIMINARE DI DELIBAZIONE - DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONI RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Riguardo all'azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne appartiene alla discrezionalita' del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba esser fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilita' dell'azione. Ne' la scelta della prima soluzione, nell'art. 244 cod. civ., comporta una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, per la quale e' invece previsto il giudizio di delibazione, data la diversita' dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 429/91 D. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' E NOMINA DEL CURATORE SPECIALE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO ANZICHE' DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - INSUSSISTENZA - SCELTA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La determinazione del giudice competente a decidere sul disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, cod. civ., anziche' al tribunale dei minorenni, non puo' dirsi irragionevole, ne' si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, l'azione di disconoscimento della paternita' coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonche' l'interesse generale al mantenimento dell'unita' della famiglia legittima, (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 814, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 429/91 E. FILIAZIONE - MINORE INFRASEDICENNE - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - LEGITTIMAZIONE DEL PRETESO PADRE NATURALE - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA MADRE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALE POSIZIONE DEI GENITORI - SCELTA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioe' ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verita' "biologica" o della verita' "legale": una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale e' il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore puo' compiere. Ne' vale opporre che l'equilibrio tra verita' legale, che tutela l'unita' della famiglia legittima (art. 29 Cost.) e verita' biologica (art. 30 Cost.) e' stato gia' modificato dalla legge n. 184/1983 con l'ammettere la promozione dell'azione di disconoscimento della paternita' su iniziativa del P.M., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, giacche' la nuova norma, prevedendo che l'azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale, e' rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.). - V., in riferimento al "favor veritatis" la sent. n. 134/1985.

Norme citate