Pronuncia 256/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 15 giugno ed il 27 aprile 1972 dal tribunale di Milano in due procedimenti civili vertenti tra la società Industria Italiana Imballaggi e Trossi Vittoria, iscritte ai nn. 353 e 412 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Trossi Vittoria; udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore Guido Astuti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Kenato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, sollevata con le ordinanze elencate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Tue Nov 12 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 256/74 A. CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COD. CIV., ART. 1462, PRIMO COMMA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - EFFETTI - NON DETERMINA DIFETTO DI GIURISDIZIONE - NON VIOLA L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in un contratto di prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento dal contraente che di regola ha gia' adempiuto la propria prestazione la proponibilita' di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta". Pertanto la clausola in questione, operando sul terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo all'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio, dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa dell'opponibilita' di eccezioni determini difetto di giurisdizione, e' evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 256/74 B. CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COD. CIV., ART. 1462, PRIMO COMMA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - FONDAMENTO NEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - NON CREA INGIUSTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - POTERE DISCREZIONALE RICONOSCIUTO AL GIUDICE PER EVITARE UNA SITUAZIONE DI INFERIORITA' DEL CONTRAENTE MENO ABBIENTE DI FRONTE A QUELLO PIU' FACOLTOSO - NON SONO VIOLATI GLI ART. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La clausola di cui all'art. 1462 c.c. ha sicuro fondamento nel principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il contratto ha forza di legge tra le parti. La stessa, in quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta disparita' di trattamento, tende precisamente a mantenere quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento unilaterale romperebbe, tanto piu' che una domanda giudiziale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la disponibilita' dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del suo credito. La preoccupazione, poi, circa la situazione di inferiorita' del contraente meno abbiente di fronte a quello piu' facoltoso sono eliminate dalla considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso art. 1462. Qualora riconosce la sussistenza di gravi motivi, il giudice puo' sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante l'esistenza della clausola limitativa della proponibilita' di eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di fatto del contraente convenuto per l'adempimento.