Pronuncia 71/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1965 dal Tribunale dei minorenni di Torino su ricorso di Minuto Michele, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965. Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice civile, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Tue Jun 21 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 71/66 A. MATRIMONIO - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' SUI FIGLI NATURALI - INAPPLICABILITA' DEL SUDDETTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE.

La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.

Parametri costituzionali

SENT. 71/66 B. EGUAGLIANZA - EGUAGLIANZA TRA GENITORI NATURALI - ATTRIBUZIONE DELLA PATRIA POTESTA' AL PADRE - NON ARBITRARIETA'.

La norma dell'art. 260, secondo comma, del Cod. civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 3 della Costituzione poiche' la statuizione adottata dal legislatore non appare arbitraria. Infatti, considerato pericoloso per i figli l'esercizio collegiale della patria potesta' laddove non esiste neanche l'unita' familiare, non si poteva che attribuirlo ad uno dei genitori, salvo a sostituirlo con l'altro o comunque a prevedere l'intervento del giudice "se l'interesse del figlio lo esige" (art. 260, comma terzo).

Parametri costituzionali

SENT. 71/66 C. FIGLI NATURALI - ATTRIBUZIONE DELLA PATRIA POTESTA' AL PADRE - OBBLIGO DI ENTRAMBI I GENITORI DI MANTENERE, EDUCARE E ISTRUIRE I FIGLI - COMPATIBILITA'.

Le norme dell'art. 260, secondo comma, del codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 30 della Costituzione (peraltro non richiamato nell'ordinanza di rinvio): il diritto-dovere dei genitori naturali di mantenere, educare e istruire i figli non significa che, sempre, esso debba esercitarsi da entrambi e che, in caso di dissenso, debba intervenire il giudice.

Parametri costituzionali