Pronuncia 188/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1968 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Malfitano Salvatrice ed altro e Guagliardi Arturo ed altro, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Dec 16 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 188/70 A. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - COD. CIV., ART. 164, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DEI TERZI DAL DARNE LA PROVA - DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL'ART. 1414 - LIMITAZIONE ATTINENTE AL REGIME PROBATORIO NEL PROCESSO INSTAURATO PER LA TUTELA DEL DIRITTO SOSTANZIALE DEI TERZI - RAFFRONTO CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - POSSIBILITA'.

L'art. 164 del codice civile, ponendo un divieto assoluto, nei confronti dei terzi, di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali, nonostante che da queste abbiano risentito un danno, pone una deroga al principio generale sancito dall'art. 1414 c.c.. Si tratta di una limitazione che non incide sul diritto sostanziale dei terzi, bensi' sul regime probatorio nel processo instaurato per la tutela di quelle situazioni sostanziali: conseguentemente e' legittimo il raffronto tra l'art. 164 c.c. e l'art. 24 della Costituzione, il quale si riferisce ai diritti processuali in senso stretto ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti.

Parametri costituzionali

SENT. 188/70 B. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - LESIONE DEI DIRITTI DEL TERZO CREDITORE - ESCLUSIONE DI QUESTI DALLA FACOLTA' DI PROVA - COD. CIV., ART. 164, PRIMO COMMA - VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La limitazione posta dall'art. 164 del codice civile alla prova da parte dei terzi in ordine alla simulazione delle convenzioni matrimoniali che siano lesive del diritto di credito vantato dal terzo nei confronti di una delle parti della convenzione, determina che a cotesto diritto non e' accordata tutela giurisdizionale: risulta cosi' violato l'art. 24 della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 188/70 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - DISCIPLINA DELLA PROVA DI SIMULAZIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA POSTA DALL'ART. 1414 DELLO STESSO CODICE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DEI CONTRATTI - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARE TUTELA DI CUI GODE LA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La diversita' di disciplina posta rispettivamente dall'art. 164 e 1414 del codice civile in tema di prova della simulazione non trova razionale giustificazione. In entrambi i casi, infatti, - simulazione di convenzioni matrimoniali e simulazioni di contratti in genere - il pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realta' dei rispettivi rapporti contrattuali. Ne' puo' essere invocato, a sostegno della legittimita' costituzionale dell'art. 164 c.c., il principio della necessita' di garantire la stabilita' economica della famiglia: infatti cotesto principio e' riferibile alla intangibilita' dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione.

Parametri costituzionali

SENT. 188/70 D. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - SIMULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI - ESCLUSIONE DEI TERZI DAL DARNE LA PROVA - COD. CIV., ART. 164, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 164, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.