Pronuncia 163/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Giraldi Vittorio e Fraziano Rocco, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione dall'ordinanza 17 marzo 1970 del pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Tue Jul 06 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 163/71. AVVOCATI E PROCURATORI - PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - LEGGE 7 NOVEMBRE 1957, N. 1051 - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' - NATURA - NON COSTITUISCE PRESTAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile) proposta in riferimento all'art. 23 Cost. E cio' perche' l'assistenza del difensore e' fondata sull'esigenza inderogabile nel procedimento giudiziario della collaborazione del difensore quale organo capace di prospettare tecnicamente ragioni di fatto e giuridiche; il che non e' nella possibilita' della parte. Il compenso e' un elemento del contratto privatistico di prestazione d'opera intellettuale corrente fra l'interessato ed il legale, disciplinato dagli artt. 2230 e segg. del codice civile. E poiche' l'opera del difensore e' svolta nell'interesse della parte, l'obbligo del pagamento degli onorari rimane estraneo al precetto costituzionale avente per oggetto quelle prestazioni, che vengono imposte da enti pubblici o privati per finalita' di preminente interesse generale.

Norme citate

Parametri costituzionali