Pronuncia 103/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1986 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Martucci Aniello ed altri e la S.p.a. Alfa Romeo Auto, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1988. Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Credito Italiano (già Alfa Romeo Auto) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avv.ti Arturo Maresca e Carlo Miletto per la S.p.a. Credito Italiano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103 del codice civile, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Thu Mar 09 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 103/89. LAVORO (RAPPORTO) - CATEGORIE E QUALIFICHE - DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA PARITA' DI INQUADRAMENTO A PARITA' DI MANSIONI - SUSSISTENZA DI SPECIFICHE LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA DEL DATORE DI LAVORO INTESE A REALIZZARE TALE PARITA' - CONFORMITA' DELLE STESSEAI PRINCIPI IN TEMA DI LIMITI DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INFONDATEZZA DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI INQUADRAMENTO. - COD.CIV., ARTT. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103. - COST., ART. 41.

In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, e' circondata, per la tutela della dignita' umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonche' da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parita' di trattamento, la cui concreta osservanza e', poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parita' di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

Parametri costituzionali