Pronuncia 299/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600 codice civile promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Chiarelli M.Cecilia ed altri e La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli La Lumia ed altri, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli La Lumia, di Sanfilippo Maria ed altri, di Tobia Francesco ed altri, di Chiarelli M.Cecilia ed altri, di La Lumia Maria Francesca e di La Lumia Maria Giulia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; Uditi gli Avvocati Giuseppe Greco per Chiarelli Maria Cecilia ed altri, Luigi Maniscalco Basile per La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli La Lumia, Ettore Lo Cascio per Sanfilippo Maria ed altri, Giovanni Di Salvo per Tobia Francesco ed altri, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo (con ordinanza emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento sia dovuto a cause giustificatrici. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Relatore: FERRARI Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987. Il cancelliere: MINELLI

Relatore: Giuseppe Ferrari

Data deposito: Wed Sep 30 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 299/87. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DOVUTO AD ERRORE SCUSABILE - INEFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` e non limitarsi ad affermarne la sussistenza, non rientrando nei compiti della Corte costituzionale procedere al relativo esame. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all'art. 600 cod. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto in ipotesi di ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).