Pronuncia 25/1961

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 933, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1960 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 22 marzo 1961 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi gli avvocati Leopoldo Piccardi e Rosario Nicolò, per i Torlonia, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 30 agosto 1951, nn. 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 e 933, relativa alla identificazione delle persone assoggettate all'espropriazione; dichiara l'illegittimità dei sopra indicati decreti in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito: Wed May 17 1961 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 25/61 A. RIFORMA FONDIARIA - MEZZI DI ATTUAZIONE - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: SCORPORO DELLA PROPRIETA' TERRIERA ECCEDENTE DETERMINATI LIMITI DI ESTENSIONE E DI VALORE - ART. 4: ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' NELLA SUA CONSISTENZA EFFETTIVA AL 15 NOVEMBRE 1949 - EVENTI SUCCESSIVI CON EFFICACIA RETROATTIVA SULLA TITOLARITA' E SITUAZIONE DEI BENI - RILEVANZA - BENI DEVOLUTI AD EREDE TESTAMENTARIO ISTITUTO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA - ASSOGGETTABILITA' ALL'ESPROPRIO.

Secondo la lettera, il sistema e lo spirito della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la riforma agraria deve essere attuata colpendo la proprieta' terriera privata eccedente determinati limiti di estensione e di valore, non trasferendo agli enti di riforma beni oggettivamente prescelti per la trasformazione e la ridistribuzione. Percio', in base allo art. 4 della legge, la proprieta' terriera deve essere valutata nella sua consistenza effettiva, non in quella apparente, alla data 15 novembre 1949. Questa regola non esclude tuttavia che si debba tener conto degli effetti che, in base ai principi del diritto comune, eventi successivi alla data del 15 novembre 1949 possano spiegare nei riguardi sia della titolarita' che della situazione dei beni suscettibili di espropriazione. La proprieta' terriera che, alla data del 15 novembre 1949, fa parte di un patrimonio devoluto ad erede testamentario istituito sotto condizione sospensiva, e' assoggettabile ad espropriazione, perche' il verificarsi della condizione sospensiva fa si' che, alla data predetta, l'erede sia divenuto l'effettivo proprietario dei beni.

Norme citate

  • legge-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

SENT. 25/61 B. RIFORMA FONDIARIA - ESPROPRIAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - DATI CATASTALI - VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO - DIFFICOLTA' PER GLI ENTI DI RIFORMA DI PROCEDERE AD ALTRI ACCERTAMENTI - IRRILEVANZA.

Vedi: Sent. 12/61 B

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

SENT. 25/61 C. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DI COMPRENSORIO DI RIFORMA CON DECRETO DELEGATO - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - DECRETO DI ESPROPRIO - MODIFICAZIONE DEL COMPRENSORIO DI RIFORMA GIA' DELIMITATO - OMESSA INDICAZIONE DELLA ZONA TERRITORIALE IN CUI RICADONO I BENI ESPROPRIATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, assegnando due termini diversi al legislatore delegato, per l'emanazione di decreti con cui vengono delimitati i comprensori di riforma (30 giugno 1951) e per l'emanazione dei decreti di esproprio (31 dicembre 1951), ha inteso stabilire che una volta avvenuta la determinazione dei comprensori da parte del legislatore delegato, tale determinazione non puo' essere piu' modificata con i singoli decreti di esproprio. Se vi e' stata emanazione di decreto delegato per la delimitazione del comprensorio di riforma, nei singoli decreti di esproprio devono essere indicate le zone territoriali in cui ricadono i beni espropriati. Un decreto di esproprio che modifichi il comprensorio di riforma gia' delimitato o non indichi la zona territoriale in cui ricadono i beni e' viziato da illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.

Norme citate

  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

SENT. 25/61 D. RIFORMA FONDIARIA - IMMOBILI URBANI O DESTINATI AD ATTIVITA' INDUSTRIALE - ISCRIZIONE NEL CATASTO RUSTICO - IRRILEVANZA - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIO.

La iscrizione nel catasto rustico di un bene immobile di natura urbana o destinato ad un'attivita' industriale non muta la natura di questo bene, non opera, cioe', la trasformazione di tali beni in "proprieta' terriera" nel senso indicato di riforma fondiaria.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

SENT. 25/61 E. RIFORMA FONDIARIA - PERTINENZE DEI BENI ESPROPRIABILI - LEGGE 21 OTTOBRE 1950 N. 841 - SILENZIO DELLA LEGGE - APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE.

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, dichiarando che soggetta ad espropriazione e' la proprieta' terriera privata, nulla dice circa l'inclusione delle pertinenze tra i beni espropriabili. Cio' pero' non vuol dire che le pertinenze siano state escluse dall'espropriazione, ma sta a significare che la legge predetta ha accolto il concetto che delle pertinenze da' il Codice civile agli artt. 817 e 818, dimostrando cosi' di voler seguire e applicare le regole generali. Pertanto in conformita' a tale concetto possono ritenersi pertinenze dei fondi espropriati gli impianti necessari per assicurare la difesa dei terreni dalle acque e per tutelare le opere di bonifiche, ma non gia' gli impianti ferroviari, gli opifici industriali, un palazzo sede di uffici sito nel centro della citta'.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • codice civile-Art. 817
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • codice civile-Art. 818
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art.

SENT. 25/61 F. RIFORMA FONDIARIA - AZIENDA AGRARIA - BENI CHE CONCORRONO A FORMARE L'AZIENDA - NON COSTITUISCONO PERTINENZE DEL FONDO ESPROPRIABILE - TERRENI A CULTURA INTENSIVA FORMANTI AZIENDE AGRARIE - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIAZIONE.

Non e' applicabile in sede di espropriazione per riforma fondiaria il concetto di azienda, come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa al fine di colpire determinati beni che non trovansi sul fondo e che di questo, peraltro, si vorrebbe che costituissero pertinenze. Il nesso che lega fra loro i beni di un'azienda e' diverso dal vincolo esistente tra la cosa principale ed accessoria e, inoltre, oggetto dell'espropriazione non e' l'azienda ma il fondo. La legge 21 ottobre 1950, n. 841, all'art. 10 primo comma, ha preso in considerazione i terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie, ma per escluderli dall'espropriazione concorrendo determinate condizioni.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art. 10
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.