Pronuncia 541/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra R. P. e S. W. T. S.p.a., iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000. Il Presidente e redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Mon Dec 04 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANTOSUOSSO

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Massime

Rapporto di lavoro - Contratto di lavoro in prova - Esclusione delle garanzie sui licenziamenti dei lavoratori ed in particolare della forma scritta per il recesso dal rapporto in prova - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto di difesa - Diversità strutturale del rapporto in prova rispetto al rapporto definitivo - Non fondatezza della questione.

La specialita' del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversita' tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l'assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 Cost. poiche' i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresi' infondate sono le censure riferite agli artt. 24 e 38 Cost. in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato puo' impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall'altro lato, il patto di prova non e' di per se' incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e percio' escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta. - V. sentenze nn. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversita' strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo. - V. sentenza n. 390/1999 e ordinanza n. 254/1997 ove e' stato affermato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mentenimento del posto di lavoro. - V. sentenza n. 255/1989 ove e' stata riconosciuta la compatibilita' del patto di prova con l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacita' lavorative dell'interessato. L.T.

Norme citate