Pronuncia 87/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2195 codice civile, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, il 10 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria (n. 5 ordd.), il 19 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Macerata, il 31 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni (n. 2 ordd.), il 23 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 20 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, il 22 maggio 1984 e 19 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, il 18 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Varese, il 22 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovl', il 21 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Macerata e il 12 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso, iscritte rispettivamente al n. 330 del registro ordinanze 1983, ai nn. 79, 80, 81, 82, 98, 336, 553, 554, 799, 809, 927, 1016 e 1134 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 84, 192 e 383 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 1983, nn. 109, 197, 252, 287, 294, 307 e 321 del 1984 e ai nn. 13 bis, 119 bis, 155 bis, 167 bis e 250 bis del 1985. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Livio Paladin

Data deposito: Mon Apr 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 87/86. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - TIPI DI REDDITO NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - TIPI DI REDDITI D'IMPRESA EVENTUALMENTE ASSIMILABILI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - INDIVIDUAZIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA VIGENTE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Secondo un principio gia' affermato, la Corte non e' abilitata ad introdurre nella materia dell'imposta locale sui redditi - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria. Peraltro, in presenza di "attivita' ausiliarie" come quella dei rappresentanti di commercio senza deposito, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei procacciatori d'affari in campo assicurativo, si rende ancor piu' necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare preliminarmente se ricorrano o meno i requisiti minimi perche' si possa realmente parlare d'impresa, e non invece, di lavoro autonomo, onde evitare che la capacita' contributiva correlata all'ILOR, sia presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale, problema questo di natura interpretativa riservato agli stessi giudici rimettenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto non prevedono l'esonero dall'ILOR per talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, ma appartenenti in realta' all'area del lavoro autonomo). - S. n. 42/1980, 314/1983 e O. n. 263/1985.

Norme citate

  • codice civile-Art. 2195
  • legge-Art. 4 N.1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 28
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 51
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 2