Pronuncia 45/1959

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2290, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1958 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile vertente fra Cianciotta Angelantonio e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958. Udita nell'udienza pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca; uditi l'avv. Virgilio Andrioli per il Cianciotta e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza del 12 febbraio 1958, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2290, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e con riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Antonio Manca

Data deposito: Wed Jul 15 1959 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 45/59 A. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - BENI ENFITEUTICI - ESPROPRABILITA' NEI CONFRONTI DEL SOLO ENFITEUTA.

Nel sistema della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, i beni da assoggettare allo scorporo non vengono presi in considerazione nella loro consistenza obbiettiva, ma come fonti di produzione di reddito per chi ne e' l'effettivo titolare. Nel caso di fondi concessi in enfiteusi, il reddito non puo' essere imputato al proprietario, che non lo percepisce, ma va calcolato nel determinare la consistenza patrimoniale terriera dell'enfiteuta. Percio' l'espropriazione di un fondo enfiteutico, ai fini della riforma fondiaria, puo' aver luogo nei soli confronti dell'enfiteuta: il diritto del proprietario si trasferisce a ogni effetto sull'indennita'.

SENT. 45/59 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - BENI ENFITEUTICI - REDDITO DOMINICALE DELL' ENFITEUTA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.

Il reddito dominicale dell'enfiteuta, ai fini della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950 n. 841, va calcolato in base all'intero ammontare dei frutti, senza detrazione del canone che l'enfiteuta e' obbligato a corrispondere al concedente.

Norme citate