Pronuncia 409/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. TAE-Aeroservizi Consorziati ed altro e Canessa Stefano ed altro, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti l'atto di costituzione di Baldassarre Giuseppe, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi l'avv. Giovanni Marcangeli per Baldassarre Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2503 e 2504 codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992 Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Thu Oct 29 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 409/92. SOCIETA' - FUSIONE TRA SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI - OPPOSIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORLA DALLA ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI FUSIONE ANZICHE' DALLA EFFETTIVA CONOSCENZA, DA PARTE DEI CREDITORI, DELL'AVVENUTA FUSIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI CREDITORI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELL'IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' (DA RESPONSABILITA' ILLIMITATA A RESPONSABILITA' LIMITATA) - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA ESTENSIONE DEL FALLIMENTO DI SOCIETA' INCORPORANTE AI SOCI DI SOCIETA' INCORPORATA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Difetta di motivazione in punto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 2503 e 2504 cod.civ. (nel regime anteriore al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, che ne ha novellato il testo) nella parte in cui prevedono che il termine di tre mesi entro il quale il creditore puo' proporre opposizione alla fusione di una societa' di persone in una societa' di capitali, decorra dalla iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese e non gia' dall'effettiva conoscenza delle stesse. L'incidente e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio vertente sulla richiesta di estensione del gia' dichiarato fallimento di una societa' a r.l. ad una societa' in nome collettivo - incorporata per fusione in quella - ed ai soci della stessa, convenuti in quanto illimitatamente responsabili, e pertanto il giudice 'a quo', per una adeguata valutazione della rilevanza, essendo pacifico che i suddetti soci si erano opposti, ancorche' tardivamente, alla fusione, avrebbe dovuto anzitutto stabilire - cio' che nell'ordinanza di rinvio non risulta abbia fatto - se l'opposizione fosse stata giudiziale o stragiudiziale e quindi considerare, nella prima ipotesi, che solo il (diverso) giudice chiamato ad applicare la norma inpugnata avrebbe potuto sollevare la questione, e, nella seconda, quanto meno esprimere - tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina al riguardo - una opzione e una motivazione - nel provvedimento di rimessione assolutamente carenti - circa l'idoneita' di una opposizione stragiudiziale ad inficiare l'atto di fusione e quindi ad incidere - impedendo l'effetto liberatorio derivante, in tesi, dalla fusione - sulla richiesta estensione della dichiarazione di fallimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 2503 e 2504 cod.civ., in parte 'qua'.)