Pronuncia 47/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2503 del codice civile, nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto dalla Banca nazionale del lavoro s.p.a. contro la Banca commerciale italiana s.p.a. ed altri iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione della Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi l'avv. Alberto Caltabiano per la Banca nazionale del lavoro s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione; Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Renato Granata
Data deposito: Mon Feb 20 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 47/95 A. SOCIETA'- FUSIONE ETEROGENEA (PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI) - EFFETTI- LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALLA FUSIONE - POSSIBILITA', PER I CREDITORI, DI IMPEDIRLA, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, MEDIANTE OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE DA PROPORSI ENTRO TRE MESI DALLA ISCRIZIONE DELLA DELIBERA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA, IN GIUDIZIO VERTENTE SULLA ESTENSIONE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' INCORPORATA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 47/95 B. SOCIETA' - FUSIONE ETEROGENEA (PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI) - EFFETTI - LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALLA FUSIONE - POSSIBILITA', PER I CREDITORI, DI IMPEDIRLA, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, MEDIANTE OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE, ENTRO TRE MESI DALLA ISCRIZIONE - TRATTAMENTO INGIUSTIFICATAMENTE PIU' ONEROSO RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER I CREDITORI DI SOCIETA' DI PERSONE TRASFORMATA IN SOCIETA' AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA, PER I QUALI IL TERMINE (ANCHE SE DI SOLO TRENTA GIORNI) ENTRO IL QUALE, PER IMPEDIRE LA LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, POSSONO OPPORSI ALLA TRASFORMAZIONE, DECORRE DALLA COMUNICAZIONE PER RACCOMANDATA DELLA RELATIVA DELIBERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 47/95 C. SOCIETA' - FUSIONE ETEROGENEA (PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI) - EFFETTI - LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALLA FUSIONE - POSSIBILITA', PER I CREDITORI, DI IMPEDIRLA - CONDIZIONI - RIPRODUZIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO N. 22 DEL 1991, DI NORMA DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO, 'IN PARTE QUA', A QUELLA DELL'ART. 2503 COD. CIV. RICONOSCIUTA DALLA CORTE LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2503
- decreto legislativo-Art. 10
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27