Pronuncia 161/2004
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); dell'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario); dell'art. 11, comma 1, lettera a), numero 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e dell'art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, promossi con ordinanze del 19 settembre 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, dell'11 dicembre 2002 del Tribunale di Melfi e del 12 febbraio 2003 del Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte al n. 535 del registro ordinanze 2002 e ai nn. 171 e 400 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2002 e nn. 14 e 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di costituzione di G. F., U. L. e A. Z. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick; uditi gli avvocati Lucio Lucia e Vittorio Virga per G.F., Giorgio Pirroni per U. L., Edda Gandossi e Alessandro Sammarco per A. Z. e l' avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e dell'art. 2621, terzo e quarto comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117 della Costituzione ed all'art. 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall'art. 1 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e dell'art. 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Melfi con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Giovanni Maria Flick
Data deposito: Tue Jun 01 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ZAGREBELSKY
Massime
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Configurazione della fattispecie contravvenzionale della “dichiarazione infedele” e della fattispecie delittuosa della “dichiarazione infedele con danno” - Lamentata irragionevole differenziazione di figure criminose aventi identico dolo specifico - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2621
- codice civile-Art. 2622 COME SOSTITUITI
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Dichiarazione infedele - Fattispecie contravvenzionale - Lamentata inadeguatezza del modulo contravvenzionale rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell’illecito, irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri reati di frode più severamente repressi, non perseguibilità dei fatti commessi all’estero - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2621 COME SOSTITUITO
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori - Fatto commesso nell’ambito di società non quotate - Perseguibilità a querela - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la rilevanza nel processo 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2622 COME SOSTITUITO
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Fattispecie contravvenzionale - Termine di prescrizione - Applicazione del termine stabilito per la generalità delle contravvenzioni - Asserita irragionevolezza di un termine ritenuto eccessivamente breve, irragionevole disparità di trattamento in relazione alla fattispecie delittuosa, irragionevole equiparazione a tutte le altre contravvenzioni punite con l’arresto - Richiesta di ripristino del termine della fattispecie delittuosa - Intervento che esorbita dai limiti del sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art.
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Previsione di soglie di punibilità a carattere percentuale - Lamentata lesione del principio della riserva assoluta di legge, carenza nella delega legislativa di principi e criteri direttivi relativi alla configurazione delle soglie in questione, nonché arbitraria e scorretta attuazione della delega, lesione del principio di uguaglianza, contrasto con finalità previste da norme internazionali - Richiesta di pronuncia ablativa con effetti estensivi dell’ambito di applicazione della norma incriminatrice - Scelta sottratta al sindacato di costituzionalità - Inammissibilità della questione - Assorbimento di altri profili di inammissibilità.
Norme citate
- codice civile-Art. 2621, comma 3
- codice civile-Art. 2621, comma 4
- decreto legislativo-Art. 1
- legge-Art. 11, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- convenzione OCSE (Parigi 17/12/1997)-Art.
Reati e pene - Società commerciali - False comunicazioni sociali - Requisito dell’alterazione “sensibile” della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria - Lamentata lesione dei principi di determinatezza dell’illecito penale e di uguaglianza - Questione irrilevante nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Norme citate
- codice civile-Art. 2621, comma 3
- codice civile-Art. 2621, comma 4
- decreto legislativo-Art. 1