Pronuncia 168/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 541 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla Corte di appello di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Blandamura Francesca Paola e Blandamura Luigi ed altri, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1978; visti gli atti di costituzione di Blandamura Luigi e Ave; udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore Antonino De Stefano; udito l'avv. Sebastiano Mastrobuono per Blandamura Luigi e Ave.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 del codice civile (abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui determina la quota ereditaria riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota riservata ai figli legittimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla Corte di appello di Lecce (R.O. n. 51 del 1978). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984. F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Antonino de Stefano

Data deposito: Fri Jun 08 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE STEFANO

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Massime

SENT. 168/84 A. FAMIGLIA - TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - ESIGENZA DI COMPATIBILITA' CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE - LIMITI.

Spetta al legislatore ordinario di rendersi attento interprete della evoluzione del costume e della coscienza sociale e, in conseguenza, di apprestare, in ordine all'esigenza (espressamente posta dal precetto costituzionale) della "compatibilita`" della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, soluzioni anche diverse nel tempo, in armonia appunto con la cennata evoluzione: sempre che le relative scelte non si rivelino palesemente irrazionali o vulnerino interessi costituzionalmente garantiti.

Parametri costituzionali

SENT. 168/84 B. FAMIGLIA - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 - CONCORSO DI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL FIGLIO NATURALE IN MISURA PARI ALLA META' DI QUELLA ATTRIBUITA AL FIGLIO LEGITTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEI FIGLI NATURALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La diversita' di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla meta' di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realta' sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalita', la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.

Norme citate