Pronuncia 38/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Presidente - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Konopka Magda e Battistini Attilio ed altri, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971; 2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallarino Ernesto, Medi Mandour ed il "Corriere d'Italia", iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971. Visti gli atti di costituzione di Battistini Attilio, di Goria Giulio, della società "Il Rinnovamento" editrice del quotidiano "Paese Sera", della società editrice "Il Messaggero" e di Fallarino Ernesto; udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Carlo Striano, per il Battistini, l'avv. Nino Gaeta, per "Paese Sera", l'avv. Fabio Montefoschi, per "Il Messaggero", e l'avv. Dario Di Gravio, per il Fallarino.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e dell'art. 700 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 10 del codice civile e agli artt. 96, 97, 156, 168 della predetta legge 22 aprile 1941, proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973. GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Thu Apr 12 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: VERZI'

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Massime

SENT. 38/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ORDINANZA - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.

Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimita' costituzionale incidentale, e' quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 38/73 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (ART. 2 DELLA COSTITUZIONE) - AMBITO DELLA CATEGORIA - RICONDUCIBILITA' AD ESSI DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE.

Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, e' percio' riconducibile ai fini dell'art. 2 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 38/73 C. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PRECETTO - NON PRECLUDE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE - COORDINAMENTO CON LA PROTEZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONALITA' UMANA - DISTINZIONE TRA MATERIALE STAMPATO E ATTIVITA' STRUMENTALI E COSE DIRETTE ALLA PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA STAMPA. DIRITTO D'AUTORE - DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 161 E COD. PROC. CIV., ART. 700 - CONSENTONO DI INIBIRE LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI E DI SEQUESTRARLA ANCHE QUANDO QUESTA, PER ESSERE NELLA MATERIALE DISPONIBILITA' DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA, DEVE RITENERSI DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono - quando vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalita' umana - anche alle attivita' strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della norma costituzionale e' quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato. Percio' - considerati nella loro applicazione ad oggetti contenenti immagini non ancora pubblicate, anche se destinate alla pubblicazione, in questione che specie in cio' differisce da quella decisa con la sentenza n. 122 del 1970 - non trovano ostacolo nell'art. 21 Cost., e in particolare nei commi secondo e terzo di esso, ne' l'art. 161 (in relazione agli artt. da 156 a 160) della legge 22 aprile 1941, n. 633, ne' l'art. 700 cod. proc. civ.. Atteso che l'art. 161 della l. n. 633 del 1941, nell'attribuire all'autorita' giudiziaria la facolta' di ordinare, a tutela del diritto d'autore, la descrizione, l'accertamento, la perizia e anche il sequestro di cio' che si ritenga violazione di esso, prescindendo da esami e valutazioni di contenuto, e' diretto alla protezione di diritti patrimoniali, e non gia' a porre limiti alla manifestazione del pensiero. Cosi' come, a sua volta, l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., richiesta, quando non siano esperibili misure cautelari tipiche, per la protezione provvisoria di un diritto della personalita', rientrante fra quelli che la Costituzione salvaguarda, non puo' certo identificarsi con l'esercizio di una attivita' di censura. Cfr.: sentt. nn. 122 e 159 del 1970, 115 del 1957, 44 del 1960 e 93 del 1972.

Norme citate