Pronuncia 38/1973
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Presidente - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Konopka Magda e Battistini Attilio ed altri, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971; 2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallarino Ernesto, Medi Mandour ed il "Corriere d'Italia", iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971. Visti gli atti di costituzione di Battistini Attilio, di Goria Giulio, della società "Il Rinnovamento" editrice del quotidiano "Paese Sera", della società editrice "Il Messaggero" e di Fallarino Ernesto; udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Carlo Striano, per il Battistini, l'avv. Nino Gaeta, per "Paese Sera", l'avv. Fabio Montefoschi, per "Il Messaggero", e l'avv. Dario Di Gravio, per il Fallarino.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e dell'art. 700 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 10 del codice civile e agli artt. 96, 97, 156, 168 della predetta legge 22 aprile 1941, proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973. GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Relatore: Edoardo Volterra
Data deposito: Thu Apr 12 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: VERZI'
Massime
SENT. 38/73 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ORDINANZA - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.
Norme citate
- legge-Art. 161
- codice civile-Art. 10
- codice di procedura civile-Art. 700
- legge-Art. 97
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 97
- legge-Art. 156
- legge-Art. 96
- legge-Art. 96
- legge-Art. 168
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 21
SENT. 38/73 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (ART. 2 DELLA COSTITUZIONE) - AMBITO DELLA CATEGORIA - RICONDUCIBILITA' AD ESSI DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 97
- legge-Art. 97
- legge-Art. 156
- codice civile-Art. 10
- legge-Art. 96
- legge-Art. 96
- legge-Art. 168
- legge-Art. 161
Parametri costituzionali
- legge-Art.
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 3
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 10
SENT. 38/73 C. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO E TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PRECETTO - NON PRECLUDE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROPRIA IMMAGINE - COORDINAMENTO CON LA PROTEZIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONALITA' UMANA - DISTINZIONE TRA MATERIALE STAMPATO E ATTIVITA' STRUMENTALI E COSE DIRETTE ALLA PREPARAZIONE E FORMAZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA STAMPA. DIRITTO D'AUTORE - DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 161 E COD. PROC. CIV., ART. 700 - CONSENTONO DI INIBIRE LA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI E DI SEQUESTRARLA ANCHE QUANDO QUESTA, PER ESSERE NELLA MATERIALE DISPONIBILITA' DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA, DEVE RITENERSI DESTINATA ALLA PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 700
- legge-Art. 161