Pronuncia 49/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito: Fri Feb 02 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 49/90. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e' connessa alla particolare difficolta' di ottenere l'assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale 'ex' art. 24 Cost. - l'art. 1, L. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea del condominio. - S. nn. 40/1985, 255/2987.

Parametri costituzionali