Pronuncia 107/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BLAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen., promosso con l'ordinanza 4 febbraio 1957 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere emessa nel procedimento penale a carico di Dell'Aversana Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1957. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini; udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Dario Foligno.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza 4 febbraio 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 Cod. pen. in riferimento all'art. 27, prima e seconda parte, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Ernesto Battaglini

Data deposito: Mon Jul 08 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 107/57. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE PERSONALE E PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - ART. 539 COD. PEN.: IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO DA PARTE DEL REO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 539 cod. pen., che dichiara irrilevante l'errore o l'ignoranza del soggetto attivo in ordine all'eta' del soggetto passivo nei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume, non esclude il nesso psichico tra azione ed evento del reato, in quanto l'eta' del soggetto passivo non attiene all'evento, ma costituisce una condizione (non obiettiva) di punibilita'. Non sussiste quindi e non e' neppure ipotizzabile un contrasto tra la citata disposizione e l'art. 27 della Costituzione che non fa alcun riferimento al divieto della c.d. responsabilita' obbiettiva. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. in relazione all'art. 27 della Costituzione.

Parametri costituzionali