Pronuncia 49/1959

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1958 dal Pretore di Bibbiena nel procedimento penale a carico di Ciabatti Gaetano, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 312 del 27 dicembre 1958. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 18 novembre 1958 del Pretore di Bibbiena, sulla legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Ernesto Battaglini

Data deposito: Wed Jul 15 1959 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 49/59. SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONE DI POLIZIA - ART. 652 C.P.: RIFIUTO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN OCCASIONE DI PERICOLO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' PERSONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 652 Cod. pen.,che prevede come contravvenzione il rifiuto di prestare la propria opera a richiesta di un pubblico ufficiale o di una persona incaricata di un pubblico servizio, in determinate situazioni di pericolo, sancisce un obbligo di solidarieta' sociale. L'art. 13 della Costituzione ha un oggetto diverso, la tutela cioe' della liberta' personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorita' giudiziaria. Pertanto nessuna interferenza e' possibile fra la suddetta norma costituzionale e la disposizione dell'art. 652 Cod.pen..

Parametri costituzionali