Pronuncia 124/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 330, prima parte, del Codice penale e dell'art. 1105 del Codice della navigazione, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1961 dal giudice istruttore del Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Fornasari Renato e altri componenti gli equipaggi delle moto navi "Europa", "Piave", "Sistiana" e "Vulcania", iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961; 2) ordinanza emessa il 3 settembre 1961 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Pescarolo Francesco, Vernucchio Vincenzo e altri marittimi componenti l'equipaggio del piroscafo "Vesuvio", iscritta al n. 197 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961. Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Fornasari Renato e Vernucchio Vincenzo e delle Società di navigazione "Italia" e "Lloyd Triestino"; udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi gli avvocati Vezio Crisafulli e Renato Scognamiglio, per i marittimi, gli avvocati Egidio Tosato e Giacomo Delitala, per le Società di navigazione, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1105, n. 1, del Codice della navigazione in relazione allo art. 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 124/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE.

Alla Corte costituzionale non e' consentito modificare l'oggetto dell'ordinanza di rimessione. Essa puo' tuttavia interpretarne il testo onde desumere la sussistenza, la sufficienza ed il contenuto del giudizio di rilevanza da effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953: nell'ipotesi in cui sia denunziata alla Corte la illegittimita' di una norma non nell'opinione della possibilita' di una sua applicazione autonoma alla fattispecie, bensi' attribuendo alla questione concernente tale norma carattere strumentale rispetto alla risoluzione di altra questione di legittimita' costituzionale, che e' la sola sostanzialmente decisiva ai fini della definizione del giudizio, ben puo' la Corte concentrare il proprio esame su questa sola questione, una volta che abbia individuato nella stessa l'oggetto effettivo della denunzia del giudice a quo, ed abbia chiarito la carenza di un inscindibile collegamento tra le due questioni. (Nel caso di specie, nel corso di un procedimento penale per ammutinamento ex art. 1105 cod. navig., era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 330 c.p., nell'assunto che presupposto necessario per l'incriminabilita' ai sensi dell'art. 1105 cod. navig. dei marittimi scioperanti fosse l'applicabilita' ad essi dell'art. 330 c.p. La Corte costituzionale, rilevato che l'articolo 1105 cod. navig. ha per oggetto una fattispecie specifica, e che quindi era solo alla stregua di questa norma che doveva procedersi al giudizio penale senza che l'articolo 330 c.p. fungesse neppure da presupposto, interpretava l'ordinanza di rinvio nel senso che la questione di legittimita' sollevata concerneva l'art. 1105 cod. navig.).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 124/62 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - DIPENDENTI DA IMPRESE CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI - MARITTIMI.

Allo stato attuale della legislazione il diritto di sciopero non puo' essere disconosciuto (quanto meno nel senso che dal suo esercizio non puo' conseguire l'applicazione di sanzioni penali) nei confronti dei dipendenti da imprese che gestiscano servizi pubblici, i quali non siano da ritenere attinenti alla soddisfazione di esigenze assolutamente essenziali alla vita della collettivita' nazionale. In conseguenza i dipendenti stessi devono andare esenti da pena se l'abbandono del servizio sia stato promosso dall'intento di conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro. La titolarita' del diritto di sciopero non puo' essere disconosciuta, in via di massima, neppure nei confronti dei marittimi, anche nell'ipotesi che essi siano legati da contratto di arruolamento con imprese esercenti sovvenzionate.

Parametri costituzionali

SENT. 124/62 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - LIMITI - PRONUNCIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - POTERE DI IDENTIFICARE I LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO MEDIANTE L'INTERPRETAZIONE.

La Corte costituzionale puo' identificare quelle sole modalita' concernenti l'esercizio del diritto di sciopero che discendono in modo necessario dalla stessa natura e finalita' dello sciopero e che pertanto possono farsi valere, in via di interpretazione dell'art. 40, quali limiti invalicabili dell'esercizio del diritto garantito dal medesimo.

Parametri costituzionali

SENT. 124/62 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - LIMITI - PREGIUDIZIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CAUTELE NECESSARIE.

Se e' vero che inerisce all'essenza dello sciopero, in quanto rivolto ad esercitare una coazione sul datore di lavoro, il fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico di questi, e' anche vero che tale pregiudizio non puo' risultare diverso o maggiore di quello necessariamente inerente alla pura e semplice sospensione dell'attivita' lavorativa. Da cio' discende che l'indizione dello sciopero rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo dei lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo aver adottato tutte quelle cautele le quali si palesino necessarie ad evitare il pericolo o della distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e contrario allo stesso interesse cui tende l'autotutela di categoria, che lo sciopero abbia per effetto di compromettere la futura ripresa del lavoro), oppure della produzione di danni alle persone o ai beni dello stesso datore, o a piu' forte ragione, dei terzi.

Parametri costituzionali

SENT. 124/62 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - PARTICOLARE DISCIPLINA.

La natura del mezzo col quale si svolge la navigazione e' tale da rendere possibile in ogni momento, dopo l'inizio del viaggio e fino al compimento del medesimo, il verificarsi di eventi atti a mettere in pericolo la nave. Corrisponde a tale situazione di pericolo imminente ed alla conseguente peculiarita' del tipo di impresa costituito dall'armamento navale, la speciale disciplina che, tradizionalmente ed in tutti i paesi, e' dettata per il lavoro che si svolge a bordo, e che si estende, in via piu' generale, ad ogni specie di attivita' ivi esplicabile, e cosi', per es. vale, anche per quella degli stessi passeggeri. La specialita' del rapporto di lavoro nautico cui si e' accennato comincia a trovare espressione ancor prima del momento dell'imbarco, richiedendo il codice della navigazione (art. 118), come presupposto pel contratto di arruolamento, l'iscrizione di coloro che aspirano a stipularlo in apposite "matricole" o registri tenuti da uffici statali, e si esplica successivamente sia con la partecipazione, con funzione probatoria, di un organo dello Stato alla stipulazione del contratto medesimo, che deve effettuarsi mediante apposito forma, richiesta ad substantiam (art. 328 cod. navig.); sia con una serie di particolari doveri, tali da fare assimilare lo status del marittimo, limitatamente al periodo dell'imbarco, a quello caratteristico del personale militare o militarizzato. Infatti si verifica la sottoposizione del medesimo ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non gia' al datore di lavoro con il quale si e' stipulato l'ingaggio, bensi' al comandante della nave, e che risulta garantito dal conferimento a questi (ed a volte pure a titolari di uffici statali) di un potere disciplinare, suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di sanzioni restrittive della liberta' personale (art. 1252 nn. 1 e 2 cod. navig.), e perfino con l'inibizione temporanea o permanente dell'esercizio della professione di marittimo (stesso articolo, nn. 4 e 5); ed e' altresi' vincolato ad una serie di prestazioni straordinarie che esulano dal diritto comune (come per es. sono quelle degli artt. 491-493, 812 cod. navig.).

Norme citate

  • codice della navigazione-Art. 491
  • codice della navigazione-Art. 492
  • codice della navigazione-Art. 328
  • codice della navigazione-Art. 1252 N.1
  • codice della navigazione-Art. 1252 N.2
  • codice della navigazione-Art. 1252 N.4
  • codice della navigazione-Art. 493
  • codice della navigazione-Art. 1252 N.5
  • codice della navigazione-Art. 118
  • codice della navigazione-Art. 812

SENT. 124/62 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - RAPPORTI DI LAVORO REGOLATI DA NORME EMESSE DA PUBBLICHE AUTORITA'.

Anche rapporti di lavoro regolati da norme di legge, o comunque emesse unilateralmente da pubbliche autorita', possono non precludere l'esercizio del diritto di sciopero.

SENT. 124/62 G. LAVORO (RAPPORTO DI) - SCIOPERO E SERRATA - MARITTIMI - AMMUTINAMENTO - PROFILO PUBBLICISTICO DEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - PARTICOLARITA' DEI BENI TUTELATI DALL'ART. 1105 N. 1 COD. NAV. - SUPREMAZIA DEL COMANDANTE DURANTE LA NAVIGAZIONE.

Il rapporto di lavoro nautico, pur poggiando su una base di diritto privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubblicistico e la sua disciplina e' indirizzata alla conservazione del patrimonio navigante e, piu' ancora, dell'integrita' fisica e della vita delle persone imbarcate. Garante della soddisfazione di tale fine e' il comandante della nave, e se l'assunzione della responsabilita' a lui spettante importa che egli goda, oltre che della pienezza del potere di comando, del prestigio morale necessario al suo efficace esercizio, ne deriva l'esigenza di reprimere ogni specie di comportamento suscettibile di ledere l'uno o l'altro. Alla assolutezza della supremazia del comandante durante la navigazione deve farsi corrispondere un ugualmente esteso stato di assoggettamento dell'equipaggio, che non puo' non venire assicurato da apposite sanzioni. A siffatta finalita' sono appunto rivolte le norme del cap. III, titolo II cod. navig., fra le quali e' compreso l'art. 1105 cod. navig., rivolto a reprimere ogni specie di trasgressione agli ordini del comandante, data la potenzialita' racchiusa in ciascuna di esse di recare attentato alla preservazione dei beni indicati. Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la conservazione della disciplina di bordo e l'autorita' del comandante, facendo astrazione dalle finalita' che possono avere ispirata la disobbedienza ai suoi ordini, e che quindi non debba rimanere preclusa la sua applicazione anche quando si riscontri la legittimita' del fine (quale sarebbe quello di effettuare uno sciopero economico), si desume agevolmente dal suo confronto con l'art. 1106, n. 2, nel quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la navigazione o a compromettere la sicurezza della nave. Dalla particolarita' dei beni tutelati dall'art. 1105 cod. navig., e non da altri motivi, discende la legittimita' costituzionale di tale articolo nei confronti dell'art. 40 Cost. L'art. 1105, mentre non incide sulla titolarita' del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ha riguardo solo a situazioni temporanee che, finche' durano, appaiono incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.

Norme citate

  • codice della navigazione-Art. 1105

Parametri costituzionali