Pronuncia 22/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Zerboni Oreste ed altri, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961. Ritenuto che Zerboni Oreste, Calvi Renzo, Bonatti Antonio, Questi Roberto, Pollastrelli Alberto, Bargoni Mario, Fulchi Claudio, Tramonti Claudio furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza per rispondere del reato di violenza carnale presunta e continuata, ai sensi degli artt. 519, n. 1, 81, capoverso, e 539 del Cod. pen. per essersi, in Castell'Arquato e nell'agro dello stesso Comune, più volte nell'aprile-dicembre 1958, congiunti carnalmente con Lombardi Maria Grazia di anni 13; che la difesa degli imputati sollevò preliminarmente la questione d'incostituzionalità dell'art. 539 del Cod. pen., assumendo che questa disposizione configurerebbe un' ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto, in deroga ai principi generali sull'elemento psicologico del reato, pone a carico del colpevole una presunzione assoluta di conoscenza dell'età della persona offesa, in contrasto col principio dell'art. 27 della Costituzione per cui la responsabilità penale è personale; chiese, inoltre, la sospensione del giudizio con la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per il relativo giudizio; che il Tribunale di Piacenza, su conforme richiesta del P.M., con l'ordinanza 6 giugno 1961 ritenne non manifestamente infondata l'eccezione e, sospeso il giudizio, dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1961, n. 194; che le parti private non si sono costituite e non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio; Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 107 del 26 giugno 1957, depositata in cancelleria l'8 luglio 1957, ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 539 del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della Costituzione; che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per modificare la suddetta pronuncia la quale, pertanto, deve venire confermata nella motivazione e nel dispositivo; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 del Cod. pen., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Piacenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Francesco Gabrieli Pantaleo

Data deposito: Tue Mar 27 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CAPPI

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Massime

ORD. 22/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La Corte emana, in Camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Nella specie, veniva riproposta negli stessi termini la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 del Codice penale - riguardante l'eta' minore degli anni 14 della persona offesa - in relazione all'art. 27 della Costituzione, gia' decisa dalla Corte con sentenza n. 107 del 1957). Cfr.: 24/1956 D.

Parametri costituzionali