Pronuncia 38/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 330, prima parte, del Codice penale, in relazione all'art. 40 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1962 dal Pretore di Capua nel procedimento penale a carico di Aiezza Alfonso ed altri, iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Aiezza Alfonso ed altri 30 lavoratori, imputati del delitto di cui all'art. 330, prima parte, del Codice penale per avere in Capua, il 5 giugno 1961, ponendosi in sciopero per ragioni economiche, abbandonato collettivamente il lavoro alla dipendenza della ditta F.A.C.E.M., esercente autolinee in pubblico servizio, è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale di detta disposizione di legge, in relazione all'art. 40 della Costituzione che garantisce il diritto di sciopero ed essa è stata sottoposta a questa Corte avendola il Pretore ritenuta rilevante e non manifestamente infondata; che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 123 del 13 dicembre 1962 della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962; che la detta sentenza ha statuito che le sanzioni penali previste dall'art. 330, prima parte, denunciato, non possono essere irrogate a carico di lavoratori addetti a imprese di servizi pubblici poiché per essi non ricorre il limite al diritto garantito dall'art. 40 della Costituzione; che la norma denunciata non può, in conseguenza di tale sentenza e nei limiti della medesima, trovare applicazione, e pertanto rimane escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza del Pretore di Capua indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti a detto giudice. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 38/63. SCIOPERO - ABBANDONO COLLETTIVO DEL LAVORO DA PARTE DI LAVORATORI ADDETTI AD IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI - CODICE PENALE ART. 330, PRIMA PARTE - NON CONTRASTA CON L'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE AI LAVORATORI CONSIDERATI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La questione di legittimita' costituzionale riproposta dopo che sia intervenuta al riguardo una decisione della Corte costituzionale, per cui la norma denunciata non possa in conseguenza della sentenza stessa e nei limiti della medesima, trovare applicazione, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza, restando escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. (La fattispecie concerneva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 330, prima parte, c.p. in relazione all'art. 40 Cost. e la Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1962 n. 123 aveva stabilito che le sanzioni penali previste in tale articolo del codice penale non potevano essere irrogate a carico dei lavoratori o addetti a imprese di servizi pubblici partecipanti ad uno sciopero). Cfr.: 24/56 C

Parametri costituzionali

ORD. 138/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO CIVILE - CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ART. 651: ONERE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).

Vedi: ORD. n. 24/56 D