Pronuncia 81/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1966 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Lazzari Francesco e Paolinelli Claudio ed altri, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966. Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 15 aprile 1966 del Tribunale di Ancona, sulla legittimità costituzionale dell'art. 674 del Codice di procedura civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Mon Jul 03 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 81/67 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ONERI PATRIMONIALI IMPOSTI ALLA PARTE CHE INTENDE AGIRE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ELEMENTI CUI DEVE AVERE RIGUARDO.

Il giudizio sulla legittimita' costituzionale degli oneri di natura patrimoniale imposti durante lo svolgimento del rapporto processuale alla parte che intende agire in giudizio prescinde dal tener conto delle condizioni di capacita' economiche soggettive individuali, ma ha unicamente riguardo alla funzione obbiettiva che l'atto, condizionato all'assolvimento dell'onere, viene ad assumere nel processo.

SENT. 81/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE DEL SEQUESTRANTE EX ART. 674 C.P.C.: FUNZIONE EQUILIBRATRICE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.

La cauzione prevista dall'art. 674 C.P.C. affidata al potere facoltativo del giudice s'inquadra, come le altre cauzioni, nel sistema della responsabilita' processuale e tende ad evitare abusi, salvaguardando in pendenza del giudizio di merito la parte assoggettata alla immobilizzazione delle cose sequestrate da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante. Essa e' ispirata ad una funzione saggiamente equilibratrice degli interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo e non compromette il diritto alla difesa sostanziale di cui all'art. 24, ne' attua alcuna discriminazione fra cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, costituendo le condizioni personali del soggetto un dato variabile che non puo' essere ricondotto sotto le previsioni della norma che, come tale, ha i caratteri della generalita' e della astrattezza.

Parametri costituzionali