Pronuncia 104/1968

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1966 dal pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di Bresciani Teresa, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Tue Jul 16 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 104/68. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 26, SECONDO COMMA - AUMENTO DELL'AMMENDA IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Non contrasta con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 26, secondo comma, codice penale, secondo cui il giudice ha la facolta' di aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, puo' presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace. Il criterio ispiratore di questa norma e' certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali; ma esso pero' non e' affatto contrario alla logica e alla ragionevolezza, essendo diretto a soddisfare il principio della individualizzazione della pena, la quale deve essere in grado di possedere, anche nei confronti dei piu' abbienti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena.

Parametri costituzionali