Pronuncia 115/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1968 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Facini Anna ed altri e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti; uditi l'avv. Valerio Flamini, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, proposta con l'ordinanza del tribunale di Udine indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Mon Jul 06 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 115/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.

Pur senza far menzione di quella espressione d'uso, il giudice a quo motiva in modo piu' che sufficiente, anche con esemplificazioni numeriche, quale effetto produce l'applicazione della norma ritenuta incostituzionale sul caso concreto, e quali conseguenze si verificherebbero ove questa, o una determinata sua interpretazione, venisse a cadere, a seguito di una dichiarazione di illegittimita' costituzionale.

SENT. 115/70 B. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE VERSO I TERZI RESPONSABILI - CODICE CIVILE, ART. 1916 - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., che concerne la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili; tale norma, infatti, non presenta alcun aspetto di irrazionalita' anche se disciplina in modo diverso gli effetti che si riconnettono alla colpa totale e alla colpa parziale del danneggiato-assicurato, perche' tra le due ipotesi non v'e' equivalenza di presupposti: mentre nel primo caso non e' possibile esercitare il diritto di surrogazione perche' manca il terzo autore del danno, nel secondo invece il diritto di rivalsa puo' essere fatto valere contro il terzo che ha prodotto, sia pure in modo concorrente, il danno e puo' essere esercitato per l'intero (e non per la sola parte causata dalla colpa del danneggiante) perche' cosi' la legge, secondo l'interpretazione accettata, ha creduto, nella sua discrezionalita', di stabilire.

Parametri costituzionali