Pronuncia 94/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2221 del codice civile e dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), " con tutte le norme di legge che ne derivano", promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Segantini Franca, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Tue Jun 16 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 94/70. PROCEDURE CONCORSUALI - IMPRENDITORI COMMERCIALI - COD. CIV., ART. 2221, E R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 1 - ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA. DISCRIMINAZIONE PER RAGIONI DI CENSO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI - INSUSSISTENZA - NATURA DELL'ATTIVITA' - DETERMINATA SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE DIVERSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PICCOLO IMPRENDITORE ED INSOLVENTE CIVILE - ESCLUSIONE DAL FALLIMENTO - RAGIONI POLITICHE E DI OPPORTUNITA' - INSINDACABILITA'.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalita' dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attivita' da essi esercitata, e non al loro censo. Non vi e' pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' lo svolgere attivita' commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attivita' di diverso tipo, e non e' irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, ne' sono arbitrari i motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo puo' discutersi sull'opportunita' di una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina. Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. La esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economica-sociale e di opportunita' giuridica, che non puo' essere ripetuta in questa sede (sent. n. 43/1970).

Norme citate

Parametri costituzionali