Pronuncia 149/1971
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1969 dal pretore di Catanzaro nel procedimento di esecuzione penale a carico di Furriolo Armando, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Enzo Capolozza
Data deposito: Wed Jun 30 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BRANCA
Massime
SENT. 149/71. FALLIMENTO - REATI COMMESSI DAL FALLITO IN EPOCA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COD. PEN., ART. 136, PRIMO COMMA - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN PENA DETENTIVA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA - EQUIPARAZIONE DELLE SITUAZIONI DI INSOLVIBILITA' E DI INSOLVENZA . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - COD. PROC. PEN., ART. 586, QUARTO COMMA - NON FONDATEZZA PER ESAURIMENTO DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Norme citate
- codice penale-Art. 136, comma 1
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 4