Pronuncia 31/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GIUSEPPE VERZI, Presidente - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. Lu TGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPOLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Paulmichì Wilhemine e Paulmichì Franz, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal tribunale di Bolzano, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973. GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Wed Mar 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: VERZI'

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Massime

SENT. 31/73. PROCESSO CIVILE - RESPONSABILITA' DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI - COD. PROC. CIV., ART. 93 - DISTRAZIONE DELLE SPESE SU DOMANDA DEL DIFENSORE CON PROCURA - FONDAMENTO - SUSSISTENZA DI RIMEDI PER I CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 C.P.C., secondo cui il difensore puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate, e' che la domanda possa essere proposta soltanto da un difensore munito di procura, il quale ha cioe' i poteri di rappresentanza che, per volonta' della parte, si riflettono sulla stessa. Cio' trova base sul rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra il cliente e il suo rappresentante, rapporto che e' dominato dalla esigenza dell'obbedienza reciproca ai canoni di lealta' e probita' ai sensi dell'art. 88 C.P.S., ivi compresa una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'"iter" processuale. Per i pur ipotizzabili casi di conflitto di interesse in relazione alla domanda di distrazione delle spese, il cpv. dell'art. 93 C.P.C., al fine di controllo e di eventuale rettifica, appresta il rimedio della revoca in contraddittorio, sia pure nelle forme specialissime per la correzione delle sentenze, e comunque il sistema non esclude l'uso, da parte dei clienti, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono. Tutto cio' basta per riconoscere che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso dalla facolta' come sopra attribuita al difensore dall'art. 93 C.P.C. e la questione sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione va pertanto dichiarata infondata.

Parametri costituzionali