Pronuncia 70/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971, 2) ordinanza emessa il 29 settembre 1971 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Graziosi Felice Michele, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972; 3) ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Polito Pietro ed altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972. Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi. Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione. Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenze n. 107 del 1957 e n. 20 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed May 23 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

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Massime

ORD. 70/73. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - COD. PEN., ART. 539 - IGNORANZA DELL'ETA' DELL'OFFESO INFERIORE AGLI ANNI QUATTORDICI - IRRILEVANZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 20 del 1971. Cfr.: sent. n. 107 del 1957.

Parametri costituzionali