Pronuncia 108/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Torre Vanna, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972. Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Tue Apr 23 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 108/74 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE - DOTTRINE CHE NON SUSCITANO VIOLENTE REAZIONI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO E NON SONO PERICOLOSE PER LA PUBBLICA TRANQUILLITA' - ESTERNAZIONE E DIFFUSIONE - LEGITTIMITA'. REATO IN GENERE - SINGOLI REATI - DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - ISTIGAZIONE ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI - COD. PEN., ART. 415 - INDETERMINATEZZA - MANCATA SPECIFICAZIONE CHE L'ISTIGAZIONE DEV'ESSERE ATTUATA IN MODO PERICOLOSO PER LA PUBBLICA TRANQUILLITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Le teorie della necessita' del contrasto e della lotta tra le classi sociali (o comunque fra titolari di interessi contrapposti) sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. Le attivita' di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non suscitino di per se' violente reazioni contro l'ordine pubblico o non siano attuate in modo pericoloso per la pubblica tranquillita', non hanno finalita' contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e quindi qualsiasi repressione o limitazione di esse viola la liberta' garantita dall'art. 21 Cost.. Pertanto, l'art. 415 cod. pen. e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede come reato l'istigazione all'odio tra le classi sociali, senza specificare che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'.

Parametri costituzionali

SENT. 108/74 B. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 415 - ISTIGAZIONE ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI - DELIMITAZIONE.

Nella dizione istigazione "all'odio fra le classi sociali" non possono comprendersi i casi di propaganda e apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Ne' nella medesima dizione puo' comprendersi l'istigazione a commettere reati, prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in relazione al quale la relativa questione di legittimita' e' stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.