Pronuncia 187/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1972 dal tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Greggio Bruna e Bolzani Ermanno, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972. Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Wed Jun 26 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 187/74. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - REGIME - SEPARAZIONE DEI BENI - COD. CIV., ART. 215 - MANCATA PREVISIONE DI PRESUNZIONE DELLA COMUNIONE INCIDENTALE DEGLI ACQUISTI - CONTRASTO CON L'ART. 29 COST. - INSUSSISTENZA - ELIMINAZIONE DI LACUNE E RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Se e' indubbio che il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 Cost., esige che ad esso si adegui e si informi anche il regime positivo dei rapporti patrimoniali e che la disciplina risultante dalla disposizione di cui all'art. 215 cod. civ. puo' dar luogo a situazioni di inadeguata tutela giuridica (per la mancata previsione di un regime patrimoniale che tenga conto dei diritti di una donna che abbia dedicato la sua attivita' esclusivamente all'adempimento dei doveri di moglie e di madre), e' non meno incontestabile che il potere di ovviare a tali inconvenienti e di colmare tali lacune, per le complesse e radicali riforme ed i necessari adattamenti del sistema, che cio' comporta, spetta esclusivamente al legislatore. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 cit. (il quale non prevede che la comunione incidentale degli acquisti dei beni sia presunta tra i coniugi), sollevata - in riferimento all'art. 29 Cost. - in base alla considerazione che la moglie non esplicante un'attivita' professionale autonoma sarebbe priva di una tutela adeguata poiche', ove non sia stata espressamente stipulata - nelle forme previste dall'art. 162 cod. civ. - la comunione dei beni, essa, in caso di separazione personale, si troverebbe nell'impossibilita' di far valere i propri diritti sulla casa coniugale e in genere sui beni acquistati dal marito durante il matrimonio con i proventi del lavoro e del risparmio comune.

Parametri costituzionali