Pronuncia 25/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1969 dal pretore di Postiglione nel procedimento civile vertente tra Viggiano Nicola e Carleo Nicola, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237 del codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dall'ordinanza del pretore di Postiglione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Edoardo Volterra
Data deposito: Wed Feb 13 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 25/74. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COD. CIV., ART. 2237, SECONDO E TERZO COMMA, E LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, ART. 10, SECONDO COMMA - RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO SOLO PER GIUSTA CAUSA E IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE - FACOLTA' DEL COMMITTENTE DI RECEDERE UNILATERALMENTE DAL RAPPORTO CON EFFETTO EX NUNC - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DIVERSIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 2
- codice civile-Art. 2237, comma 3
- codice civile-Art. 2237, comma 2