Pronuncia 25/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1969 dal pretore di Postiglione nel procedimento civile vertente tra Viggiano Nicola e Carleo Nicola, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2237 del codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dall'ordinanza del pretore di Postiglione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Feb 13 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 25/74. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COD. CIV., ART. 2237, SECONDO E TERZO COMMA, E LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, ART. 10, SECONDO COMMA - RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO SOLO PER GIUSTA CAUSA E IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE - FACOLTA' DEL COMMITTENTE DI RECEDERE UNILATERALMENTE DAL RAPPORTO CON EFFETTO EX NUNC - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DIVERSIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le disposizioni di cui agli artt. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ. e 10, comma secondo, legge 2 marzo 1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri), prevedono - tra l'altro - che il professionista puo' recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre quest'ultimo puo' porre fine al rapporto prescindendo dall'esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera delle spese sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta. Questa disciplina differenziata non e' affatto arbitraria ed ingiustificata in quanto regola razionalmente situazioni diverse che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di prestazione d'opera intellettuale - che si basa sul carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista - e sono a questo conseguenziali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme succitate, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Parametri costituzionali