Pronuncia 117/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1973 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e Servidori Roberto ed altro, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973. Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Angelo de Marco

Data deposito: Wed May 21 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 117/75. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD. CIV., ART. 1916, SECONDO COMMA - PERSONE NEI CONFRONTI DELLE QUALI NON E' AMMESSA SURROGAZIONE - NON VI E' COMPRESO IL CONIUGE DELL'ASSICURATO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Il secondo comma dell'art. 1916 cod. civ. - che in materia di assicurazione contro i danni dispone che, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici - e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa la surroga, il coniuge dell'assicurato, giacche' non vi e' alcuna razionale giustificazione al trattamento deteriore fatto a quest'ultimo.

Parametri costituzionali