Pronuncia 131/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1975 dal pretore di Napoli-Barra, nel procedimento di esecuzione penale nei confronti di Sorrentino Vincenzo ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977. Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale; b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, l'illegittimità costituzionale dell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Wed Nov 21 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 131/79 A. PENA - PENA PECUNIARIA - INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA - DISUGUALI CONSEGUENZE SANZIONATORIE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Configura una lesione del principio di eguaglianza in materia penale l'automatica ed indifferibile conversione - dovuta all'accertata insolvibilita' del condannato - della pena pecuniaria in pena detentiva. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 136 c.p.

Parametri costituzionali

SENT. 131/79 B. PENA - PENA PECUNIARIA - INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA - DISCIPLINA PROCEDIMENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 c.p. - a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono in pena detentiva - comporta la conseguenziale dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 586, quarto comma, c.p.p., che contiene la disciplina procedimentale dell'istituto della conversione della pena.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 4

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27