Pronuncia 82/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Rampini Giuseppe e la s.p.a. I.N.C.I.S.A., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978. Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo 2948 n. 4 cod. civ. in riferimento all'art. 136 della Costituzione, sollevate con ordinanza 14 aprile 1978 dal pretore di Parma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Thu Jul 26 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 82/79. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LAVORO - RETRIBUZIONI - PRESCRIZIONE - INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO (APPLICABILITA' AL RAPPORTO DI LAVORO DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970) - SOPRAVVENUTA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Dovrebbe ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo qualora costui, prima di sollevare questioni di costituzionalita` concernenti il decorso della prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione durante lo svolgimento di rapporti di lavoro privati, soggetti all'applicazione delle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970, non abbia accertato se tali leggi - con particolare riferimento agli artt. 11 della prima e 35 della seconda - siano applicabili al rapporto in oggetto. Se dopo l'ordinanza di rimessione e` intervenuta conciliazione giudiziale, va dichiarata l'inammissibilita` della questione sollevata, in quanto la conciliazione non consente attivita` processuale di sorta (e quindi neanche il riesame della rilevanza). - cfr. S. n. 63/1966

Norme citate

Parametri costituzionali