Pronuncia 96/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GTUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale (plagio) promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Grasso Emilio, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979. Visti gli atti di costituzione di Grasso Emilio, delle parti civili Pallante Maria e Cerocchi Luisa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Mauro Mellini per Grasso Emilio, l'avv. Giovanni Maria Flick per Pallante e Cerocchi e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIEMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Mon Jun 08 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 96/81. LEGGE PENALE - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE - OSSERVANZA - COMPIUTA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE PENALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI UNA RAZIONALE APPLICAZIONE CONCRETA - PREVISIONE DI FATTISPECIE REALIZZABILI E CORRISPONDENTI ALLA REALTA' - NECESSITA'. PLAGIO - ART. 603 C.P. - PREVISIONE DI IPOTESI NON VERIFICABILE NELLA EFFETTUAZIONE E NEL RISULTATO - IMPRECISIONE E INDETERMINATEZZA DELLA NORMA - ATTRIBUZIONE AD ESSA IN UN CONTENUTO OBIETTIVO COERENTE E RAZIONALE - IMPOSSIBILITA' - ASSOLUTA ARBITRARIETA' NELLA SUA CONCRETA APPLICAZIONE - ART. 25 COST. - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

A base del principio di tassativita` della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, di cui all'art. 25 Cost., sta in primo luogo l'intento di evitare arbitrii nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta` personale. Per effetto di tale principio, onere della legge penale e` quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoche` nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilita` di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni intellegibili non e` piu` idoneo ad adempiere l'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformita` del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe invero un'opzione aprioristica e percio` arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalita` fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilita` del fenomeno. Pertanto, nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilita` dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realta`. Sarebbe infatti assurdo considerare determinate, in coerenza col principio di tassativita` della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili ovvero concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La compiuta descrizione di una fattispecie penale non e` quindi sufficiente ai fini della legittimita` costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta. Va di conseguenza dichiarata l'illegittimita` costituzionale, per contrasto con il principio di tassativita` della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 Cost., dell'art. 603 cod. pen. (concernente il reato di plagio) la cui formulazione letterale prevede un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato, non essendo ne` individuabili ne` accertabili le attivita` che potrebbero concretamente applicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, ne` come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalita`, legislativamente dichiarata, non e` mai stata giudizialmente accertata. Ed infatti, l'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all'art. 603 nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilita` di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarieta` della sua concreta applicazione, astrattamente riferibile a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano, senza che vi sia alcun sicuro parametro per accertarne l'intensita`.

Parametri costituzionali