Pronuncia 191/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 cod. civ. (Accettazione dell'eredità - Prescrizione), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1976 dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Caparra Francesco ed altri e Romeo Domenico ed altri iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 1976. Visti gli atti di costituzione di Caparra Francesco ed altri e di Caparra Domenico (già Romeo Domenico) ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; uditi l'avv. Vincenzo Mazzei per Caparra Francesco ed altri, l'avv. Domenico Ambrosio per Caparra Domenico ed altri e l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480 c.c., sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Ferrari

Data deposito: Wed Jun 29 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE STEFANO

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Massime

SENT. 191/83. SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUC- CESSIONE - ECCEZIONI (ISTITUITI SUB CONDICIONE E CHIAMATI ULTERIORI) - ASSERITA OMESSA PREVISIONE DI ALTRA ECCEZIONE ANALOGA PER I FIGLI NATURALI NON ANCORA RICONOSCIUTI - INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA ACCOLTA DALLA CORTE A CORREZIONE DI QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE A QUO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Le statuizioni del secondo e terzo comma dell'art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l'ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall'assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo percio` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternita` posteriormente all'apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimita` costituzionale della diversita` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell'eredita` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto puo` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico-sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternita` anziche` da quello dell'apertura della successione).

Parametri costituzionali