Pronuncia 194/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184 del codice civile nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151; art. 227 legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) promosso con la ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Pitanza Lorenzo e Barbagallo Domenica iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980. Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 184 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151, e 227 della detta legge n. 151 del 1975, sollevata, in riferimento all'art. 29, comma secondo Cost., dal Tribunale di Catania con ordinanza 25 gennaio 980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito: Wed Jul 11 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 194/84. FAMIGLIA - BENI DOTALI - POTERI DI AMMINISTRAZIONE - ASSERITA SPEREQUAZIONE IN DANNO DELLA MOGLIE - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTRODURRE CON SENTENZA ADDITIVA UNA DISTRIBUZIONE PIU' EQUA - PLURALITA' DI SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Quando, in relazione alla questione sollevata, non e' configurabile una sola soluzione - e quindi una soluzione obbligata -, ma piu' soluzioni, la sentenza additiva che ne adottasse una invaderebbe un ambito riservato alla discrezionalita' insindacabile del legislatore. Nella fattispecie si chiede alla Corte un intervento additivo che operi una piu' equa distribuzione tra i coniugi dei poteri di amministrazione dei beni dotali, ma la soluzione (ipotizzata dal giudice a quo) della pura e semplice estensione alla dote della struttura propria di altri regimi patrimoniali non si presenta come obbligata, ben potendo darsene altre conformi alla Costituzione, come quella di conferire alla moglie poteri di opposizione agli atti di amministrazione compiuti dal marito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento al'art. 29, secondo comma, Cost., degli artt. 184 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, e 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

Norme citate

Parametri costituzionali